Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15426 del 06/06/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15426 Anno 2013
Presidente: GALBIATI RUGGERO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) URZI’ FILIPPO AGATINO N. IL 10/07/1974
avverso la sentenza n. 3336/2011 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
28/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
lette le richieste del PG D
che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;

Data Udienza: 06/06/2012

n.1.86 Ricorrente URZI’ Filippo Agatino

Motlyi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del difensore avverso la
sentenza di cui in epigrafe, emessa il 28 novembre 2011, dal GIP del Tribunale
di Catania, ex art. 444 cod. proc. pen. nei suoi confronti quale responsabile del
delitto di cui all’ art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ( illecita detenzione a fine spaccio di
un quantitativo di sostanza stupefacente tipo marijuana da cui potevano estrarsi
n. 30 dosi singole droganti ), commesso in Catania il 13 aprile 2011,
applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale, ( cfr.ex mu/tis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che, nel
caso di specie,neppure viene prospettato.
Deve altresì rilevarsi che neppure è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione
dell’articolo 129 cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta
disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio, a fronte
peraltro, nel caso di specie, della motivata insussistenza dei presupposti
legittimanti l’applicazione della succitata disposizione normativa atteso
l’avvenuto arresto in flagranza del prevenuto.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
dello stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende
deciso in Roma,lì 6 giugno 2012.

lamentando vizi di violazione della legge penale quanto alla mancata

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