Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1542 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1542 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PALMISANO MICHELE N. IL 17/05/1970
avverso l’ordinanza n. 5333/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 20/11/2012
Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con il provvedimento indicato
In epigrafe, ha rigettato l’istanza proposta da Palmisano Michele ai sensi
dell’art. 147 cod. pen.;
– che in data 12 novembre 2011 il detenuto ha presentato dichiarazione
d’impugnazione dell’indicato provvedimento, riservando al proprio
Considerato in diritto
– che non avendo il ricorrente presentato nel termini i motivi a sostegno
dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591 lett. c)
cod. proc. pen.;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuall e al versamento della somma di C 500,00 alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
difensore la presentazione dei motivi a sostegno del gravame;