Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1542 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1542 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIARAPPA MATTEO N. IL 21/11/1978
avverso l’ordinanza n. 70/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
07/11/2011
zione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
le conclusi ni del PG Dott. ì 1.- A-12 D 1 flty4
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-e2)-10

Data Udienza: 19/11/2013

Ritenuto in fatto

CHIARAPPA Matteo ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Bari ha
rigettata l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, conseguente al suo
proscioglimento dal reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

concessione dell’indennizzo, consistita nella sua presenza in una vettura con altri tre
giovani e tale Di Mauro ritenuto unico responsabile della detenzione ai fini di spaccio della
sostanza stupefacente, in luogo periferico ed all’alba.

Con il ricorso si censura la illegittimità ed illogicità della decisione, sostenendo che non
poteva farsi carico all’imputato di provare la destinazione all’uso personale della droga.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato, a fronte di una decisione carente sotto il profilo della motivazione.

E’ vero infatti che la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per
ingiusta detenzione non può identificarsi nella mera condizione di tossicodipendente, ma
ben può essere ravvisata nella condotta del tossicodipendente che detenga sostanze
stupefacenti, allorché ricorrano elementi ulteriori i quali inducano ragionevolmente a
ritenere che la detenzione sia finalizzata allo spaccio (Sezione IV, 26 gennaio 2011,
Migliano; Sezione IV, 3 giugno 2008, Bologna).

Tali elementi ulteriori non risultano in alcun modo evidenziati dall’ordinanza gravata, né
risultano aliunde dagli atti, onde il rigetto dell’istanza finisce con l’essere basato su
affermazioni apodittiche e semplicistiche.

Il tema della prova non è in questa sede evidentemente quello dell’onere di dimostrare la
destinazione illecita della sostanza stupefacente detenuta che, nel processo penale, è
pacificamente a carico della pubblica accusa, bensì quello della dimostrazione dei profili
della colpa grave del richiedente: è su tale questione che la Corte di merito non ha
osservato il suddetto principio.

Si impone, pertanto, l’annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di
appello di Bari che si atterrà ai principi sopra indicati.

2

Il rigetto veniva motivato ritenendo sussistente il profilo della colpa grave, ostativa alla

t

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari per nuovo esame.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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