Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1542 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1542 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLLIO CIRO N. IL 07/01/1967
PERROTTA SALVATORE N. IL 11/06/1965
avverso la sentenza n. 979/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA,

Data Udienza: 04/12/2015

.

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale conferma di quella di primo grado,
POLLIO CIRO e PERVOTTA SALVATORE sono stati condannati per una serie di
furti alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso separatamente per ciascun
imputato il difensore, avv. Vittorio Guadalupi, deducendo vizio di motivazione in
relazione alla disanima dei motivi di appello e violazione di legge in relazione
all’affermazione di responsabilità, fondata su affermazioni apodittiche;

Moschiano ha richiesto un differimento dell’udienza per poter inserire i propri
motivi di gravame e produrre memorie, rappresentando di aver depositato altro
ricorso per cassazione fin dal 30 gennaio 2015 presso l’ufficio impugnazioni del
Tribunale di Napoli, allegando certificazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che va respinta la richiesta dell’avv. Moschiano, atteso che dal confronto degli
estremi della sentenza cui si riferisce la certificazione del Tribunale di Napoli e
quelli della sentenza oggi in esame non emerge l’identità degli atti (quella
indicata dal Trinunale di Napoli è del 10.11.2014, quella oggi impugnata è
pronunciata il 17.10.2014 e depositata il 15 dicembre 2014;
– che d’altra parte il difensore non ha prodotto copia dell’impugnazione cui si
riferisce, in tal modo impedendo a questa Corte una compiuta verifica di quanto
dedotto, sicchè l’istanza deve considerarsi anche inammissibile per genericità;
– che anche i ricorsi principali sono inammissibili per genericità, poiché i
ricorrenti si limitano a lamentare violazione di legge e carenza di motivazione,
evitando di confrontarsi con la motivazione della sentenza, che comunque
richiama tutti gli elementi indiziari a carico degli imputati;
– che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

– che con memoria pervenuta il 30 novembre il difensore di Perrotta avv. Sabato

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015
Il presidente

Il consigliere estensore

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