Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1541 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1541 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DI FILIPPO GIUSEPPE N. IL 18/02/1962
avverso l’ordinanza n. 81/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del
20/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, deliberando in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato, per quanto ancora rileva nel
presente giudizio di legittimità, l’istanza proposta da Di Filippo Giuseppe, diretta
a far dichiarare nulla o inefficace, la sentenza di condanna emessa nei suoi
confronti dall’adito tribunale e confermata in appello con sentenza 22 ottobre
2008, in quanto il giudizio di primo grado si sarebbe illegittimamente celebrato
difendersi.
1.1 il giudice dell’esecuzione argomentava la propria decisione, rilevando: per un
verso, che la questione relativa all’irritualità della dichiarazione di contumacia
dell’istante nel giudizio di primo grado, era stata già proposta dal Di Filippo nel
giudizio di appello, venendo disattesa dalla Corte territoriale, in quanto non
dedotta tempestivamente con i motivi di appello e comunque sfornita di prove;
dall’altro, che risultando la questione sollevata dal condannato (illegittimità della
dichiarazione di contumacia) già affrontata dal giudice di appello, la stessa non
poteva essere utilmente riproposta in sede esecutiva.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il De
Filippo personalmente, chiedendone l’annullamento.
In particolare, per quanto è dato comprendere, il ricorrente lamenta che il
giudice dell’esecuzione avrebbe recepito acriticamente le argomentazioni svolte
dalla Corte territoriale, la quale, tuttavia, non avrebbe proceduto

«alla

acquisizione del sommario per le verifiche e degli opportuni riscontri», con ciò
omettendo di valutare che il processo di primo grado era stato celebrato in sua
assenza, senza consentirgli di confutare le accuse mossegli, fondate soltanto su
tre intercettazioni telefoniche, di nessun valore indiziarlo.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta dal Di Filippo è inammissibile perché basata su
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente
infondati.
Le deduzioni difensive sviluppate nel ricorso, non tutte invero comprensibili,
prescindono infatti dall’apparato argomentativo, logico e coerente, sviluppato dal
giudice dell’esecuzione e si risolvono in una generica riproposizione della propria
istanza.

nella sua contumacia, laddove egli era invece detenuto In Spagna ed impedito a

1.1 In particolare la decisione impugnata appare del tutto conforme al principio,
più volte affermato da questa Corte, secondo cui in sede di incidente di
esecuzione, l’indagine affidata al giudice di merito è limitata al controllo
dell’esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. A tal
fine, il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità
eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca
precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il
proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si

dep. 10/03/1992, Maiolo, Rv. 189603, che ha rigettato il ricorso del condannato
che lamentava illegittimità della declaratoria di contumacia e violazione dei diritti
della difesa nel giudizio di cognizione).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge
del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte
Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in C
1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

fonda l’intrapresa esecuzione (in termini, si veda Sez. 1, n. 79 del 14/01/1992 –

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