Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15406 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15406 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VELLETRI
nei confronti di:
BAGAGLINI FABRIZIO N. IL 03/08/1965
avverso l’ordinanza n. 82/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del
27/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/03/2014

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Carmine Stabile, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
con rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari preso il Tribunale di Velletri, in funzione di

applicato a favore di Bagaglini Fabrizio la disciplina del reato continuato tra le
seguenti sentenze:
a) sentenza del GIP presso il Tribunale di Velletri del 21/10/2010, n. 262,
irrevocabile 1’11 marzo 2011, che ha condannato Bagaglini alla pena di anni uno
e mesi due di reclusione ed C 4.500 di multa per il reato di cui all’art. 73 DPR
309/90;
b)

sentenza del GIP presso il Tribunale di Velletri dell’8/7/2010, n. 192,

irrevocabile il 17/6/2011, che ha condannato Bagaglini alla pena di anni quattro
di reclusione ed C 20.000 di multa per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90.
Per effetto di quanto sopra, ritenuta più grave la violazione sub a), ha
rideterminato la pena in complessivi anni due di reclusione ed C 8.000 di multa,
così determinata: anni due e mesi sei di reclusione ed C 6.000 di multa per il
reato sub a) (pena base individuata dal giudice della cognizione prima della
riduzione conseguente alla scelta del rito), ridotti per la concessione delle
attenuanti generiche e aumentati per la continuazione ad anni tre di reclusione
ed C 12.000 di multa, ridotti come sopra per il rito.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per violazione di legge
e vizio di motivazione. Lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia considerato
più grave il reato sub a) senza alcuna motivazione e nonostante lo stesso sia
stato giudicato meno grave (rispetto a quello sub b) dal giudice della cognizione,
che ha riconosciuto l’attenuante del fatto di lieve entità e comminato una pena
decisamente inferiore. In tale decisione è ravvisabile altresì violazione di legge,
essendo principio consolidato quello per cui il giudice dell’esecuzione è vincolato
alla qualificazione giuridica operata dal giudice della cognizione e dalla pena che
questi ha inflitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

Giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha

Il ricorso è fondato. Il giudice dell’esecuzione – giusta la giurisprudenza
riportata nel ricorso del pubblico ministero ricorrente – in sede di applicazione
della continuazione è vincolato al giudicato per l’individuazione del reato più
grave e la misura della pena per esso stabilita, mentre può rideterminare gli
aumenti di pena per i reati-satellite (Cass., n. 46905 del 2009. Conformi: N.
4862 del 2000 Rv. 216752, N. 32277 del 2003 Rv. 225742).
Nel caso di specie, stante l’identità di qualificazione giuridica dei reati
ritenuti in continuazione, il reato più grave è, indiscutibilmente, quello giudicato

stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed C 20.000 di multa,
mentre reato satellite è quello giudicato dal GIP presso il Tribunale di Velletri con
sentenza del 21/10/2010, n. 262, che ha condannato Bagaglini alla pena di anni
uno e mesi due di reclusione ed C 4.500 di multa, ritenuta la sussistenza del
fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73 DPR 309/90.
Sussistendo la denunciata violazione di legge, il provvedimento impugnato
va annullato con rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo
esame.
Così deciso il 7/3/2014

con sentenza del GIP presso il Tribunale di Velletri dell’8/7/2010, per il quale è

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