Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15405 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15405 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIABATTONI GIAMPIERO N. IL 07/06/1971 parte offesa nel
procedimento
c/
CARRANO GENNARO N. IL 12/01/1970
avverso il decreto n. 3262/2012 GIP TRIBUNALE di RAVENNA, del
03/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/03/2014

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato e la trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Ravenna per
l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

del 3-9-2012, emesso de plano, ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero,
l’archiviazione del procedimento instaurato contro Carrano Gennaro in ordine al
reato di cui all’art. 481 cod. pen. per infondatezza della notizia di reato.

2. Ricorre Ciabattoni Giampiero, a mezzo del difensore, avverso il decreto
suddetto per violazione di legge. Deduce che, nell’opposizione all’archiviazione,
erano state fatte specifiche richieste di indagini, che avrebbero dovuto orientare
diversamente il giudicante. Questo fatto imponeva al Giudice delle indagini
preliminari di provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero all’esito dello
svolgimento dell’udienza camerale, da fissare all’uopo.

3. Il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione si è
associato, con propria memoria, al ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La doglianza è fondata.
L’art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema di equilibrio tra il
principio di obbligatorietà dell’azione penale e quello di economia processuale,
tendente sia ad impedire inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, sia
indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi al giudice, in tale
evenienza, lo strumento dell’archiviazione de plano (cfr. Corte cost., 11 aprile
1997 n. 95).
Per l’effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta
opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi
dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano
esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con
adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa
indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della
notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona
offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il
2

1. Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna, con decreto

provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della
garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per Cassazione.
Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, è stata ritenuto
(v. Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa), che ai fini dell’apprezzamento
sull’ammissibilità dell’opposizione il giudice deve tenere conto della pertinenza
(cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di
indagine proposti (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta
nel corso delle indagini preliminari) senza però poter effettuare valutazioni

indagine Cosicché eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di
opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure
ove attengano ad una vakazione prognostica dell’esito della “investigazione
suppletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.
Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP in esame va censurato avendo il
giudice disposto l’archiviazione del procedimento con un timbro apposto a
margine della richiesta di archiviazione, senza tenere in nessun conto le
osservazioni dell’opponente – ritualmente depositate – e delle richieste di
integrazione probatoria, pure ritualmente formulate. E ciò senza nemmeno
procedere ad instaurare il contraddittorio tra le parti. Di conseguenza, il
provvedimento va annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di
Ravenna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 7/3/2014

anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali elementi di

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