Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15404 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15404 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATALANO SEBASTIANA N. IL 21/03/1962 parte offesa nel
procedimento
c/
MARINO GIUSEPPE N. IL 10/07/1949
avverso il decreto n. 707/2012 GIUDICE DI PACE di CATANIA, del
28/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/03/2014

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Catania, con decreto del 28/9/2012, emesso ai sensi
dell’art. 17 D.Igs 274/2000, ha disposto l’archiviazione del procedimento contro
Marino Giuseppe per reati di lesioni, ingiurie e minaccia nei confronti di Catalano

notizia di reato.

2. Contro il decreto suddetto ha presentato ricorso per Cassazione, nell’interesse
della querelante, l’avv. Agostino Giuffrida, il quale lamenta la violazione del
contraddittorio, non avendo il giudicante tenuto in nessun conto le
argomentazioni della persona offesa, sviluppate nella opposizione alla richiesta di
archiviazione depositata il 2/7/2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
In tema di procedimento davanti al Giudice di pace, ancorché la disciplina
dell’archiviazione non preveda, in caso di opposizione della persona offesa alla
richiesta del P.M., la fissazione dell’udienza camerale per la decisione, è
comunque necessario che il giudice si pronunci sull’opposizione dando conto delle
ragioni dell’opponente, sia pure ai limitati fini della dichiarazione di
inammissibilità dell’opposizione; la mancanza di motivazione sul punto determina
una violazione del principio del contraddittorio (Cass. Pen., sez. V, n. 12623 del
2-3-2006). Il principio, che prende le mosse dalle affermazioni contenute nella
sentenza delle S.U. n. 2 del 14/02/1996 (secondo cui l’omessa considerazione
dell’opposizione sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini
equivalenti o addirittura maggiormente lesivi rispetto all’ipotesi di mancato
avviso per l’udienza camerale, configurando vizio deducibile ai sensi dell’art. 606
c.p.p., lettera c) è oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: tra
molte, Cass., Sez. IV, n. 32130 del 2004; sez. V, n. 23218 del 09/03/2005,
Reginella; Sez. V, n. 28149 del 04/07/2005, Tedesco; Sez. V, n. 40276 del
19/09/2005, Berdini; Sez. V, n. 46792 del 25/10/2005, Moretti).
Una siffatta violazione si è, in concreto, verificata, essendosi il Giudice di
pace di Catania limitato – pur a fronte della articolata opposizione della persona
offesa, che aveva altresì richiesto l’espletamento di attività investigativa
supplementare – a fare rinvio alla richiesta di archiviazione del Pubblico
2

Sebastiana, ritenendo infondata, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, la

Ministero, il cui contenuto dichiarava di recepire. In tal modo l’obbligo
motivazionale è stato sostanzialmente eluso, poiché l’opposizione è stata
totalmente ignorata e non è stato tenuto conto, in decreto, della non inerenza
delle prove richieste al thema probandum.
Sussistendo la lamentata violazione del contraddittorio, il provvedimento
impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di pace
di Catania.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Giudice di pace di Catania per quanto di competenza.
Così deciso il 7/3/2014

P.Q.M.

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