Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15402 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15402 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRIGANTI MARCELLO N. IL 30/04/1962
avverso l’ordinanza n. 3792/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/03/2014

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in quanto la notifica
dell’ordinanza era stata tentata, inutilmente, al domicilio dichiarato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza del 28/12/2012, ha dichiarato

sentenza del Tribunale di Palermo del 19/7/2012, che lo aveva condannato per il
reato di cui all’art. 491 del cod. pen., per genericità dei motivi.

2.

Contro il provvedimento suddetto ha proposto ricorso per Cassazione,

nell’interesse dell’imputato, l’avv. Annalisa Galeazzi, per violazione dell’art. 591
cpp. Lamenta che l’ordinanza suddetta sia stata notificata all’imputato presso il
difensore senza che vi fosse stata la previa elezione di domicilio presso
quest’ultimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si duole della notifica dell’ordinanza
presso il difensore, ma non svolge censure che riguardino il contenuto del
provvedimento. Questa Corte, con orientamento costante, da cui non si
intravedono motivi per discostarsi, ha statuito che è inammissibile, per difetto di
specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità della
notifica di un atto in quanto effettuata presso il difensore di fiducia, pur in
assenza di rituale elezione di domicilio, ove il ricorrente non indichi il concreto
pregiudizio derivato dalla mancata conoscenza dell’atto stesso e dal non
avvenuto esercizio del diritto di difesa (da ultimo, Cass. N. 28971 del
21/5/2013).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

2

inammissibile l’appello proposto personalmente da Briganti Marcello avverso la

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7/3/2014

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