Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15401 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15401 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAMA’ MAURIZIO N. IL 12/01/1979
avverso la sentenza n. 3689/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
23/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/02/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Roberto Aniello, ha
concluso per iscritto chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

richiesta delle parti a Famà Maurizio la pena di 10 mesi di reclusione per i delitti
di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie lievi in danno di due
carabinieri, queste ultime aggravate ai sensi dell’art. 585, in relazione all’art.
576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen., oltre che per la recidiva reiterata specifica ed
infraquinquennale ed ai sensi all’art. 99, comma 2, n. 1, per aver commesso il
reato dopo l’esecuzione della pena.
2. Contro la sentenza propone ricorso l’imputato, con due atti separati.
2.1 Con il primo ricorso, sottoscritto dall’avv. Francesco Maria Marchese, si
deduce violazione dell’articolo 606, lettera B ed E, cod. proc. pen., in ordine alla
mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., per difetto di motivazione in ordine alla
insussistenza di una causa di proscioglimento.
2.2 Con il secondo ricorso, sottoscritto dall’avv. Andrea Gianinò, si deduce
violazione di legge, in relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze
attenuanti generiche, che non andavano bilanciate con quelle del tentativo di
furto, per il quale egli è stato prosciolto ed in relazione alla recidiva specifica, che
andava esclusa.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso,
poiché, quanto alla motivazione in ordine alle cause di proscioglimento, il ricorso
è generico e la sentenza richiama gli atti del giudizio di convalida, mentre
rispetto al giudizio di bilanciamento delle attenuanti, questo è stato
correttamente operato rispetto alle aggravanti del delitto di lesioni ed alla
recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.
Come giustamente rileva il P.G., il ricorso redatto dall’avv. Marchese è generico,
poiché non viene indicata alcuna causa di non punibilità o atto dal quale

2

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 23 ottobre 2012, applicava su

desumere una ragione di proscioglimento (si vedano in proposito, fra le altre:
Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del
19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco,
Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n.
4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 –

la motivazione della decisione richiama espressamente le emergenze del giudizio
di convalida e del verbale di arresto.
Quanto al ricorso dell’avv. Gianinò, parimenti deve affermarsene la manifesta
infondatezza, poiché il giudizio di bilanciamento ha riguardato le aggravanti dei
delitti di lesioni ed la recidiva, che pacificamente rientra in tale giudizio (Sez. U,
n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839).
2.1 Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.
Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €1500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014
Il consigliere estensore

Il Presidente

dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085), oltre che manifestamente infondato, poiché

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