Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 154 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 154 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da Ferronato Federico e Gatti Gianni,
avverso la sentenza 28.11.2011 della Corte d’Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Aldo Policastro, che ha
concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udita la difesa del ricorrente Ferronato – Avv. Giorgio Saccomani -, che ha
concluso per l’annullamento dell’impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 10.12.2010 all’esito di rito abbreviato il GUP del
Tribunale di Padova condannava Federico Fen -onato e Gianni Gatti,
rispettivamente, alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2.800,00 di multa e
alla pena di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione ed curo 2.400,00 di
multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante
l’esecuzione della pena.

Data Udienza: 27/11/2012

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La condanna era riferita a plurimi reati di rapina, consumata o tentata, furti e
porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere, fatti commessi dal
Ferronato e dal Gatti in concorso con altre persone, separatamente giudicate.
Con sentenza 28.11.2011 la Corte d’Appello di Venezia sostituiva la pena
accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella
dell’interdizione temporanea per anni cinque, confermando nel resto le statuizioni

Tramite i rispettivi difensori ricorrevano sia il Ferronato sia il Gatti contro detta
sentenza, di cui chiedevano l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti
nei limiti prescritti dall’art. 173 co. 1° disp. att. c.p.p.
Il Ferronato lamentava:
1) mancanza di motivazione in ordine ai capi b2), c), d2), e2), f2), b1), dl),
el),

gl), hl), il), 11);

2) violazione dell’art. 192 co. 3 0 c.p.p. e omessa motivazione in ordine ai
reati satellite e ai capi della sentenza specificamente impugnati, su cui la
Corte territoriale si era riportata alle motivazioni esposte nella sentenza di
primo grado così sostanzialmente eludendo le doglianze contenute
nell’atto di appello del Ferronato; in particolare, quanto ai capi b), d), e),
f), g), h), i), 1), le plurime chiamate di correo in realtà non esistevano,
almeno riguardo ai concorrenti Locicero e Gatti, che si erano limitate ad
una laconica ammissione di responsabilità, mentre il Franzese aveva reso
dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti del Ferronato solo in ordine al
fatto contestato sub 1) e aveva poi reso una versione contrastante in più
punti rispetto a quella del Contin circa i movimenti del ricorrente (in
partenza da Padova e in rientro nella stessa città) il 26.10.09, anche in
relazione a quanto risultante dalle celle telefoniche agganciate quel giorno
(secondo gli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile di Padova); quanto
alla chiamata di correo operata dal Contin, essa era priva di riscontri
intrinseci ed individualizzanti, tali non potendosi considerare quelli
desunti dall’annotazione 26.10.09 della Squadra Mobile di Padova,
espressamente censurata in appello e comunque relativa soltanto ai singoli
episodi cui era riferita;
3) analogamente, privi di significato erano i plurimi contatti fra le utenze del
Ferronato e del Locicero (in orario prossimo alla rapina del 14.6.09) e del

di prime cure.

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Ferronato e del Contin; sempre in ordine ai rilievi svolti nell’atto d’appello
e immotivatamente disattesi dalla Corte territoriale, il Ferronato lamentava
di aver invano segnalato, in ordine al capo b), che l’aggancio della cella di
Cadoneghe non era significativo, posto che tale cella agganciava sia
l’abitazione del ricorrente sita proprio in Cadoneghe, sia altre località in
provincia di Venezia distanti da quella della commessa rapina; sul capo d)
persone diverse dai coimputati; sul capo e) le celle agganciate dal telefono
del ricorrente dimostravano che egli non si trovava ad attendere i presunti
complici nei pressi dell’agenzia della banca; sul capo 0 aveva contestato
l’aderenza delle celle agganciate dal Ferronato con quelle del luogo della
rapina ed aveva invocato a proprio sostegno le dichiarazioni di Emanuele
Poggi; sul capo h) non era stato considerato che di notte il ricorrente
lavorava presso il locale Le Chic all’Arcella ed erano state altresì
trascurate le dichiarazioni della sig.ra Cataldo (moglie del ricorrente) e del
prof. Ambrosini, secondo le quali al momento della rapina il Ferronato si
trovava altrove, sottoposto ad una visita specialistica nell’ambito di un
programma di fecondazione assistita; sul capo i) non erano state
considerate le dichiarazioni del sig. Giampapa, che giustificavano per fini
del tutto leciti la presenza del Ferronato in zona Guizza;
4) omessa motivazione sui reati satellite di furto aggravato, pur
esplicitamente impugnati;
5) analoga mancanza di motivazione era da ravvisarsi in ordine ai reati sub
bl), dl), el), fl), gl), hl), il), 11), tale non potendosi considerare la
motivazione sull’estensione al correo dell’aggravante dell’art. 628 co. 30
n. 1) c.p., cosa diversa dall’effettiva prova del reato p. e p. ex art. 4 legge
n. 110/75;
6) omessa motivazione sull’attenuante dell’art. 114 c.p., il cui
riconoscimento era pur stato chiesto in appello;
7) omessa motivazione sulle aggravanti delle più persone riunite e dell’uso di
mezzi di travisamento, anche esse censurate con i motivi d’appello;
8) insufficiente motivazione sull’entità della pena, riguardo alla quale la
Corte territoriale non aveva operato alcuna revisione critica della sentenza
di prime cure.

aveva obiettato che mentre si commetteva la rapina il Ferronato chiamava

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Il Gatti denunciava:
9) mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale,
a sostegno della quale il ricorrente aveva invocato, in via di bilanciamento
con le ottenute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva medesima e
all’aggravante di cui al capo d), la propria confessione, il proprio stato di
dipendenza dall’alcool, la modestissima sua importanza all’interno del
reati;
10)omessa motivazione sull’entità della pena e degli aumenti in
continuazione ex art. 81 cpv. c.p.; né tale omissione poteva giustificarsi
con l’asserita vicinanza ai minimi edittali, atteso che la pena complessiva
irrogata al Gatti era assai superiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. – I motivi che precedono sub 1), 2), 3), 4) e 5) – da esaminarsi congiuntamente
perché connessi e tutti relativi al governo del materiale probatorio in atti – sono
infondati.
Premesso che, in presenza di doppia conforme in punto di affermazione della
penale responsabilità del Ferronato, le motivazioni delle due sentenze di merito
vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso
argomentativo (cfr. Cass. Sez. II n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez.
I n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n.
10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n.
5112/94, rv. 198487; n. 4700/94, IV. 197497; n. 4562/94, rv. 197335 e numerose
altre), nel caso di specie deve darsi atto che i capi b2), c), d2), e2), f2), bl), dl),
el), fl), gl), h1), il), 11) sono stati oggetto di puntuale motivazione in rapporto ai
reati-fine cui inerivano, senza che ad essa il Ferronato abbia opposto specifiche ed
idonee confutazioni.
In particolare, i giudici del merito hanno valorizzato a carico dell’odierno
ricorrente, in ordine alle rapine e ai relativi reati-mezzo di cui ai capi sopra
menzionati, la chiamata di correo operata dal Contin, giudicata intrinsecamente
credibile e riscontrata dall’esito dei sopralluoghi e delle indagini di polizia
giudiziaria, dalle concordi dichiarazioni delle persone presenti al momento del
delitto, da taluni riconoscimenti effettuati nonché munita dei riscontri – in senso

gruppo criminale, il contributo minimo, se non nullo, alla commissione dei

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individualizzante rispetto al Ferronato — costituiti dai numerosi reciproci contatti
telefonici (non altrimenti spiegati), anche mediante SMS, intercorsi fra il
ricorrente e gli altri coimputati nell’arco temporale collocato a monte e a valle
dell’esecuzione delle singole rapine, come attestato dai tabulati in atti nonché
dalla presenza del Ferronato medesimo sui luoghi ove venivano commessi i reati,
come emerso dalle celle agganciate dal suo telefonino.
quella ove è situata l’abitazione del Ferronato, ma a ciò è stato risposto con il
segnalare che dalle rilevazioni della cella agganciata in quella occasione emerge
che il ricorrente si era mosso continuamente nell’ambito del territorio da essa
coperto, il che denota che non era rimasto a casa.
Quanto all’alibi del Ferronato riguardo alla rapina di cui al capo h), i giudici del
merito hanno puntualmente motivato, sempre in base alle celle agganciate
dall’utenza del ricorrente, con il notare che gli agganci medesimi erano
compatibili con il tragitto da casa del Ferronato alla clinica del professor
Ambrosini solo in un orario successivo all’esecuzione del reato.
Sempre con motivazione scevra da vizi suscettibili di essere fatti valere ai sensi
dell’art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p. i giudici del merito hanno negato rilevanza alle
deposizioni della madre del Ferronato (in quanto generiche) e della di lui moglie
(in quanto smentite dai rilievi oggettivi costituiti dagli agganci delle celle di cui
sopra, al punto che gli atti sono stati trasmessi al PM in relazione alle
dichiarazioni rese in sede di investigazioni difensive dalla consorte dell’odierno
ricorrente).
Si tratta di motivazioni immuni da vizi logici o giuridici e, quindi, non
censurabili in sede di legittimità.
Quanto alle restanti censure (v. circostanza secondo cui il ricorrente lavorava
presso il locale Le Chic all’Arcella, nonché dichiarazioni del sig. Giampapa
relative alla presenza, per fini leciti, del Ferronato in zona Guizza), esse scivolano
sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto
agli atti e una loro delibazione in punto di fatto incompatibili con il giudizio
innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di
esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all’art. 192 co. 2° c.p.p.,
nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e
delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario come grave,

Si obietta in ricorso che in un caso (v. rapina di cui al capo b) la cella è anche

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preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento,
ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti
(cfr., ad es., Cass. Sez. VI n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03).
A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non
può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito,
dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con
Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto
generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a
decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui
osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono
adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei
sillogismi giudiziari di cui alle regole di valutazione della prova sancite dal co. 2°
dell’art. 192 c.p.p.
Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del
sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit,
insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti
priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. VI, n. 15897 del
15 aprile 2009; Cass. Sez. VI n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145).
Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di
inesistenti massime di esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma si limita
a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che
costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità,
che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la
mera possibilità di un’ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza
(anche a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr.
Cass. Sez. I n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. I n. 1685 del 19.3.98,
dep. 4.5.98; Cass. Sez. I n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. I n. 13528
dell’11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. In. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass.
S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96;
Cass. Sez. In. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).
2. — Il motivo che precede sub 6) è infondato, atteso che sulla non
configurabilità dell’attenuante dell’art. 114 c.p. l’impugnata sentenza ha motivato

massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

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per implicito nel momento in cui ha qualificato il Ferronato come promotore —
organizzatore delle rapine ascrittegli.
È noto, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che nella propria
motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita
di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le
risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di
aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi
implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr,

ex

plurimis, Cass. Sez. IV n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. IV n.

36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
3. — 11 motivo che precede sub 7) è, invece, fondato limitatamente all’aggravante
speciale delle più persone riunite (art. 628 co. 3 n. 1 ultima parte c.p.).
Si premetta che, trattandosi di motivo non esclusivamente personale, ex art. 587
co. 10 c.p.p. l’impugnazione a riguardo proposta dal Ferronato va estesa anche al
Gatti.
Ora, mentre l’aggravante dell’uso di mezzi di travisamento è stata
motivatamente accertata in sede di merito in relazione a ciascun episodio
delittuoso, non altrettanto può dirsi in ordine all’aggravante delle più persone
riunite, che secondo la recente giurisprudenza delle S.U. di questa S.C. (la n.
21837 del 29.3.2012, dep. 5.6.2012), cui va data continuità, presuppone la
simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento di
realizzazione della violenza o della minaccia.
Ne consegue che nel caso di specie l’impugnata sentenza va annullata, non
avendo i giudici del merito (né in primo né in secondo grado) esaminato
specificamente il punto.
4. – Il motivo che precede sub 8) è infondato, noto essendo in giurisprudenza
che, ai fini della determinazione della pena e dell’applicabilità delle circostanze
attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai
parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che

valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e

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specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio
alla qualità di promotore ed organizzatore del Ferronato, nonché ai suoi motivi a
delinquere (aviditrl- denaro di una persona che pur disponeva di una situazione
economica e familiare non disagiata), i giudici del merito hanno adempiuto
l’obbligo di motivazione (cfr. ad esempio Cass. Sez. In. 707 del 13.11.97, dep.

5. – Le considerazioni che precedono valgono anche in relazione alle censure
che precedono sub 9) e 10), fatte valere quoad poenarn dal Gatti, il cui
trattamento sanzionatorio è stato correttamente motivato in ragione della gravità
dei fatti commessi, della reiterazione dei reati della stessa specie, dell’intensità del
dolo, dei danni cagionati alle persone offese e dell’uso di armi o di strumenti atti
ad offendere.
In ordine, poi, alla recidiva, il ricorrente non ne nega gli estremi, ma si limita ad
invocare in proposito soltanto un nuovo giudizio di bilanciamento con le
attenuanti dell’art. 62 bis c.p. già concessegli in prime cure con criterio di
equivalenza.
Si tratta, però, di un’operazione riservata esclusivamente ai giudici del merito,
che vi hanno provveduto con motivazione immune da vizi logico-giuridici
richiamando a tal fine i connotati di gravità della generale condotta del Gatti come
sopra ricordati.
6. – In conclusione, deve annullarsi la sentenza impugnata limitatamente
all’aggravante delle più persone riunite (art. 628 co. 3 n. 1 ultima parte c.p.), con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che dovrà limitarsi ad
esaminare le risultanze processuali relative alle rapine contestate al solo scopo di
verificare se e in quali di esse vi sia stata la simultanea presenza di due persone
nel luogo e nel momento della condotta violenta o minatoria, a prescindere dalla
percezione o dalla conoscenza che ne abbiano avuto i soggetti passivi, escludendo
l’aggravante dell’art. 628 co. 3 n. 1 ultima parte c.p. nei casi in cui la predetta
simultanea presenza di due o più persone non risulti accertata.
Nel resto i ricorsi sono da rigettarsi.
Ex art. 624 co. 1° c.p.p. la sentenza impugnata ha ormai autorità di cosa
giudicata sull’affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti.

21.2.98; Cass. Sez. In. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

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P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante delle più persone
riunite (art. 628 co. 3 n. 1 ultima parte c.p.) con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Venezia per la decisione sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma, in data 27.11.2012.

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