Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15397 del 07/03/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15397 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORRADO FERDINANDO N. IL 08/06/1964
ODIERNA NICOLINA N. IL 03/04/1966
avverso la sentenza n. 557/2006 CORTE APPELLO di SALERNO, del
26/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 07/03/2014
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Carmine Stabile, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 26/11/2012, in parziale
riforma di quella emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, ha dichiarato
e Odierno Nicolina ed ha confermato la condanna per più fatti di bancarotta posti
in essere dai due nella gestione della srl n Regno delle Carni, dichiarata fallita il
29/6/1998.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
degli imputati, l’avv. Michele Sarno, per violazione dell’art. 581 cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto la non specificità dei motivi addotti
a sostegno del gravame confondendo la sinteticità con la genericità ed abbia
adottato una motivazione apparente quanto alla richiesta di rimodulazione del
trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. La Corte d’appello di Salerno, pur rilevando
l’assoluta genericità dei motivi d’appello, tanto da ritenere le doglianze espresse
col gravame prive di specificità, ha tuttavia rivalutato i profili di responsabilità
ascritti agli imputati ed ha riformato la sentenza in maniera sostanziale,
dichiarando prescritti i reati contestati a Corrado Ferdinando ai capi a) e cl) della
rubrica e quello di cui al capo c1) ascritto a Odierna Nicolina, rimodulando il
trattamento sanzionatorio: cosa che non avrebbe potuto fare se si fosse limitata
a dichiarare inammissibili gli appelli.
Tanto precisato, deve rilevarsi che anche il ricorso a questa Corte è privo di
specificità, essendo completamente avulso dagli esiti del giudizio: il ricorrente si
duole dell’erronea applicazione dell’art. 581 c.p.p, che – per quanto sopra detto
– non è stato applicato in concreto. Inoltre, si limita a richiamare principi
giurisprudenziali condivisibili, che non hanno nessuna attinenza al caso di specie.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
2
prescritti i reati di estorsione ed evasione fiscale contestati a Corrado Ferdinando
a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7/3/2014