Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15396 del 06/06/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15396 Anno 2013
Presidente: GALBIATI RUGGERO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TUBA SERIME N. IL 01/01/1988
avverso la sentenza n. 5002/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
lette le richieste del PG Dbd
.
che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
Data Udienza: 06/06/2012
n.53 Ricorrente TUBA Serime
Motivi clella decisione
L’imputato ricorre per cassazione per tramite del difensore avverso la
sentenza di cui in epigrafe, emessa a conferma di quella di primo grado con la
quale fu dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990,
per l’ illecita cessione a Gamba Oscar di gr. 2,7 lordi di sostanza stupefacente
di giustizia, riconosciuta la speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V°
d.P.R. n. 309/1990 nonché le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla
contestata recidiva. Deduce, in termini generici ed assertivi, vizi motivazionali
in punto alla quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata e comunque manifestamente infondati, attesa la congrua
motivazione della sentenza impugnata con cui si è sottolineata la proporzionalità
del trattamento sanzionatorio applicato, risultando giustificata la modesta
riduzione applicata per effetto delle concesse attenuanti generiche in ragione del
recente precedente specifico riportato dall’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 6 giugno 2012.
tipo cocaina; fatto commesso in Torino il 28 luglio 2010 e condannato alla pena