Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15395 del 06/03/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 15395 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 504/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/03/2014

– Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per la parte civile, l’avv. Antonio Costantino, che ha chiesto il rigetto del
ricorso dell’imputato.
– Udito, per l’imputato, l’avv. Redentore Bronzino, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25/6/2013, a conferma di
quella emessa dal Tribunale di Monza, ha condannato A.A. a pena di
giustizia per il furto di moduli di assegno della R5 srl e della Penta srl (capo A),
per averli falsamente compilati a favore suo o di società a lui riferibili
apponendovi la falsa firma di traenza di Scattarelli Donato (amministratore della
R5 srl e della Penta srl: capo B) e di averli portati all’incasso, ponendo in essere,
in tal modo, atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l’ingiusto
profittb delle somme, rilevanti, portate dai titoli in questione (capo C).
I giudici hanno disatteso la prospettazione difensiva, secondo cui gli assegni
erano stati rilasciati dall’effettivo titolare del conto corrente in pagamento di
prestazioni svolte dall’imputato e dalle società a questi riconducibili (compresa la
FGD srl, di cui era amministratrice B.B., moglie del A.A.) in
favore della R5 srl e della Penta srl. In particolare, l’assegno compilato per C
93.936,80 riguardava il credito maturato da A.A. nei confronti di R5 per
l’attività di “direttore commerciale” svolto nell’interesse di quest’ultima società;
l’assegno di C 162.336,80 riguardava crediti di Dinamika scarl (amministrata da
A.A.) verso R5 srl per lavori di pulizia svolti nell’interesse di quest’ultima e
l’assegno di C 45.000 riguardava il costo del deposito di materiale della Penta srl
pagato dalla FGD srl. E ciò hanno fatto perché hanno ritenuto falsamente
sottoscritti anche i documenti su cui si fondano le pretese dell’imputato: vale a
dire, a) il contratto di assunzione a tempo indeterminato datato 24/10/2005
apparentemente intercorso tra R5 e A.A. e la quietanza liberatoria (per C
93.936,80) datata 29/1/2007 apparentemente rilasciata da A.A. e sottoscritta
da Scattarelli per R5 srl; b) il contratto d’affitto dell’1-11-2005 apparentemente
intercorso tra FGD srl e R5 srl, nonché la lettera di disdetta del contratto
suddetto, apparentemente a firma di R5 srl, del 29/9/2006.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Bronzino Redentore, il quale lamenta, con unico motivo,

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RITENUTO IN FATTO

l’inosservanza di norme processuali, l’illogicità della motivazione e il
travisamento della prova. Deduce:
a) l’illogicità della motivazione con cui sono stati ritenuti falsi il contratto d’affitto
dell’1-11-2005 e la disdetta del 29/9/2006, fondata sulle risultanze della
consulenza tecnica disposta nella causa civile tra FGD srl e R5 srl e senza tener
conto degli esiti della prova testimoniale e delle ammissioni dello stesso
Scattarelli, da cui sarebbe risultato che R5 srl occupò effettivamente, a partire
dall’autunno del 2005, i locali di Cinisello Balsamo, via Pellizza da Volpedo;

assunzione a tempo indeterminato datato 24/10/2005 (apparentemente
intercorso tra R5 e A.A.) e la quietanza liberatoria (per C 93.936,80) datata
29/1/2007 senza un’indagine sulle scritture suddette, che escludesse la loro
riferibilità alla R5 srl. Da questa premessa – indinnostrata – ha tratto la
conclusione – fallace, stante la fallacia della premessa – che A.A. non fosse
titolare di crediti nei confronti della R5 srl e che anche la firma sull’assegno di C
93.936,80 fosse falsa;
c) non corrisponde a verità che l’imputato non si è attivato giudizialmente per
ottenere il pagamento dei suoi crediti di lavoro. Al contrario, ha avviato mediante richiesta di decreto ingiuntivo sulla base delle fatture nn. 29-33-36 un procedimento giudiziario sfociato nella sentenza n. 179/2010 del Tribunale di
Monza, che ha riconosciuto la Dinamika scarl creditrice della R5 srl per C
58.936,34. Nel corso del suddetto procedimento la stessa convenuta avrebbe
ammesso – quantomeno con riferimento alle fatture nn. 29 e 33 – che le stesse
sarebbero state saldate mediante emissione di assegni o per contante;
d) la Corte d’appello ha “travisato” le dichiarazioni della teste Broggi, la quale,
dichiarando che “A.A. traslocò da un giorno all’altro”, ha confermato
implicitamente l’esistenza del rapporto di lavoro parasubordinato tra quest’ultimo
e la R5 srl. Del resto, la suddetta Broggi avrebbe dichiarato che A.A. era il
“responsabile commerciale per la società R5” e che era addetto alla gestione
diretta dei clienti più importanti;
e) il teste Introini avrebbe dichiarato di aver riscontrato de visu “la sussistenza”
di un assegno di rilevante importo emesso da R5 a favore di Dinamika scarl.
In ordine al trattamento sanzionatorio, lamenta che la Corte d’appello
abbia confermato quello del primo giudice senza adeguata motivazione,
nonostante la pena fosse stata irrogata in misura notevolmente superiore al
minimo edittale, e che non abbia accolto – senza alcuna motivazione – la
richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

3. In data 18/2/2014 le parti civili Scattarelli Donato e Rossi Rodolfo hanno
presentato memoria difensiva, con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.

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b) la Corte di merito ha apoditticamente affermato l’apocrifia del contratto di

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. La Corte di merito è pervenuta all’affermazione di responsabilità del A.A.
per tutti i reati a lui contestati sulla base delle seguenti, lineari considerazioni:
– è certo che fu l’imputato a presentare all’incasso gli assegni della R5 srl e della
Penta srl (la circostanza è confermata dal ricorrente);

consegnati al A.A.;
– gli assegni in questione recavano firme apocrife;
– il A.A. non ha addotto alcuna plausibile ragione per spiegare la ricezione di
assegni dall’importo tanto rilevante (ammontano, complessivamente, a oltre
300mila euro).
Quanto alla falsità della firma apposta sull’assegno di C 93.936,80,
emesso a favore di A.A., la Corte ha fatto proprie le risultanze della perizia
grafica disposta in sede civile, che ha escluso la riferibilità a Scattarelli
(amministratore della R5 srl) della firma in questione. E ciò ha fatto perché ha
ritenuto falsamente sottoscritti – avendoli Scattarelli disconosciuti – anche i
documenti su cui si fondano le pretese lavorative dell’imputato: vale a dire, il
contratto di assunzione a tempo indeterminato datato 24/10/2005,
apparentemente intercorso tra R5 e A.A.; la quietanza liberatoria (per C
93.936,80) datata 29/1/2007, apparentemente rilasciata da A.A. e
sottoscritta da Scattarelli per R5 srl.
Quanto all’assegno di C 162.336,80, emesso a favore di Dinamika srl, la
Corte ha fatto leva, anche in questo caso, sulle risultanze della perizia disposta
in sede civile, che ha escluso la riferibilità a Scattarelli della firma apposta
sull’assegno.
Quanto, infine, all’assegno di C 45.000, emesso a favore di F.G.D. srl, la
Corte ha utilizzato, ancora una volta, la perizia disposta dal giudice civile, che ha
escluso l’autenticità della firma di traenza dell’assegno e degli atti privati che
dovrebbero costituirne il presupposto: il contratto d’affitto dell’1-11-2005,
apparentemente intercorso tra FGD srl e R5 srl, e la lettera di disdetta del
contratto suddetto, apparentemente a firma di R5 srl, del 29/9/2006.
La motivazione esibita dalla Corte appare, all’evidenza, logica e
congruente e non è smentita da alcuna delle contestazioni difensive, in quanto:
a) non corrisponde a verità che vi siano tracce del rapporto di lavoro intercorso
tra A.A. e R5 (la sentenza non contiene alcun accenno al riguardo). Le
mansioni di “direttore commerciale” svolte per conto di R5 sono riferite solo da
A.A. (questa Corte non conosce le dichiarazioni del teste Broggi e non può
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– il titolare dei conti correnti ha escluso di aver firmato gli assegni e di averli

apprezzarle) e non corrisponde a verità che egli si sia attivato giudizialmente per
ottenere il pagamento dei suoi crediti di lavoro. Al contrario, come da lui stesso
sostenuto, ha avviato – mediante richiesta di decreto ingiuntivo sulla base delle
fatture nn. 29-33-36 – un procedimento giudiziario sfociato nella sentenza n.
179/2010 del Tribunale di Monza, che ha riconosciuto la Dinamika scarl (quindi,
un soggetto diverso da A.A. e per prestazioni di altro genere) creditrice della
R5 srl per C 58.936,34 (non per C 93.936,80, né per C 162.336,80);
b) il fatto che il giudice civile abbia riconosciuto la Dinamika srl creditrice della

penale) non porta frecce all’arco dell’imputato; anzi, conferma cha la R5 srl (e
per essa Scattarelli) contestasse il credito e il suo importo e non avesse alcuna
intenzione di pagare la consistente cifra di 162.336,80 euro (la conflittualità
esistente tra le parti lascia piuttosto ritenere che il A.A. abbia proceduto a
una sorta di autoliquidazione del credito). Per il resto, la dichiarazione di Introini
– a cui fa riferimento il ricorrente – non dimostra nulla, posto che non è
nemmeno precisato di quale assegno il teste abbia parlato;
c) la falsità del contratto d’affitto dell’1-11-2005 e della disdetta del 29/9/2006,
fondata sulle risultanze della consulenza tecnica disposta nella causa civile tra
FGD srl e R5 srl, non possono essere messe in discussione dalla “prova
testimoniale” e dalle “ammissioni” di Scattarelli (che avrebbero confermato
l’occupazione, da parte di R5 srl, dei locali di Cinisello Balsamo, via Pellizza da
Volpedo, a partire dall’autunno del 2005), per la semplice ragione che, in
appello, l’imputato aveva sostenuto una tesi diversa (con riguardo all’assegno di
C 45.000): che il credito di F.G.D. srl riguardava il costo del deposito, durato 18
mesi, di materiale della Penta srl effettuato presso locali di Arcore di proprietà
del teste Marin. E’ evidente, pertanto, che non è la Corte d’appello a fare
“confusione”, ma proprio ricorrente.
Sulla scorta di tanto non è censurabile, pertanto, la decisione dei giudici
di merito, poiché ritiene la Corte che gli elementi di prova indicati dal difensore,
ex se considerati, sia nella loro valutazione unitaria che nella loro valutazione
complessiva, siano intrinsecamente privi della persuasività e congruenza
necessarie per incidere, anche in termini meramente dubitativi, sul compendio
degli elementi che hanno portato la Corte territoriale all’affermazione della
penale responsabilità.

2. Relativamente al regime sanzionatorio, la Corte, mostrando di aderire alla
valutazione operata dal primo giudice in punto di gravità del reato, ha
confermato la pena da questi irrogata, anche perché la richiesta di attenuazione,
formulata con l’appello, non era stata in alcun modo motivata. Anche nel ricorso
a questa Corte l’imputato non segnala elementi a suo favore né critica il percorso

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R5 srl per C 58.936,34 (rapporto espressamente riconosciuto anche dal giudice

argomentativo dei giudici di primo e secondo grado, affidandosi a censure
generiche e immotivate (lamenta la genericità della risposta della Corte
d’appello, senza chiarire di quali elementi favorevoli sarebbe stato omesso
l’esame). Il motivo manca di specificità e va, pertanto, disatteso.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese
sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che
liquida in C 1.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 6/3/2014

P.Q.M.

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