Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15393 del 06/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 15393 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE PELLEGRIN CORRADO N. IL 14/09/1961
avverso la sentenza n. 692/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
27/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/03/2014

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 27/11/2012, riformando
parzialmente in punto di pena quella emessa dal Tribunale di Pordenone, ha

Avon Carlo, colpito alla testa con un bastone.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Franco Vampa, censurando la sentenza per mancanza e
contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della
legittima difesa. Lamenta che la Corte di merito abbia escluso la scriminante
invocata sulla base delle dichiarazioni del solo teste Zilli, che non aveva assistito
ai fatti, ed abbia disatteso la versione difensiva sulla base di considerazioni
sociologiche attinenti alla persona dell’imputato. Si duole, infine, che non sia
stata data risposta alla richiesta di applicazione dell’art. 59, comma 4, cod. pen.:
“in altri termini, la Corte triestina ha dimenticato di dare compiuta risposta sulla
esigibilità o meno del comportamento dell’imputato”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché completamente avulso dalle risultanze
processuali e perché trascura del tutto le motivate argomentazione dei giudici di
primo e secondo grado, avventurandosi in ricostruzioni fantasiose e strumentali
dell’episodio e proponendo tesi poggianti su congetture e distorte
rappresentazioni delle risultanze processuali.
La Corte d’appello – utilizzando le dichiarazioni non solo della persona
offesa, ma anche quelle di testi sicuramente disinteressati, quali Comisso e Zilli ha ricostruito l’episodio in termini di proditoria aggressione portata dall’imputato
nei confronti dell’Avon, colpito alla testa con un bastone mentre, in piazza, in
compagnia del Comisso, faceva rientro nella propria abitazione. Ricostruzione
confermata dalle abbondanti tracce di sangue rinvenute nel luogo della
denunciata aggressione, dalla certificazione medica prodotta oltre, per quanto si
è detto, dalla testimonianza di Comisso (spettatore diretto) e di Zilli, che ha
confermato i contorni, non meno rilevanti, della vicenda (il fatto di aver
riaccompagnato Avon e Comisso nel paese di residenza e di averli lasciati in
piazza, privi di oggetti atti ad offendere).

2

A)A

condannato De Pellegrin Corrado a pena di giustizia per lesioni gravi in danno di

A fronte di questo motivato giudizio, il ricorrente non fa che riproporre la
tesi della legittima difesa, affidandosi alle libere propalazioni dell’imputato, senza
nemmeno preoccuparsi della congruenza logica della propria costruzione (il fatto
che le “molle”, da cui De Pellegrin sarebbe stato minacciato, non sono state viste
da nessuno e non sono mai state ritrovate; il fatto che alla porta dell’abitazione
dell’imputato non è stata rinvenuta alcuna traccia di sangue, come il suo
racconto richiedeva; il fatto che – a suo dire – ebbe il tempo di chiudere il cane
in casa e prepararsi alla “legittima difesa”) e affidandosi a censure vaghe e

Si deve in definitiva escludere qualsiasi vizio di motivazione della sentenza
impugnata in ordine alla esclusione dei presupposti della legittima difesa, mentre
le ipotesi alternative opposte sul punto dalla difesa dell’imputato sono del tutto
teoriche e non possono inficiare la valutazione dei giudici di merito, la quale
risulta saldamente ancorata ai dati fattuali versati in atti e valutati nell’ambito di
un concordante complesso probatorio testimoniale e logico ed ha dato nel
contempo risposta a tutte le questioni prospettate dalla difesa dell’imputato nel
giudizio di appello, tra l’altro speculari rispetto a quelle riproposte con l’attuale
ricorso che si limitano ad una confutazione delle argomentazioni svolte dai
giudici di merito, senza tuttavia cogliere incongruenze del ragionamento
sottostante alla decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto dei motivi di
ricorso, si reputa equo quantificare in C 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2014

immotivate.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA