Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15391 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15391 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELLUPICA GIANCARLO N. IL 10/03/1960
avverso la sentenza n. 1884/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/03/2014

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Roberto Aniello, ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di Cellupica Gaetano propongono ricorso per cassazione contro la sentenza
emessa dalla corte di appello di Roma in data 27 aprile 2012, che ha confermato la
decisione di primo grado con la quale il -Tribunale di Roma, in data 17 febbraio 2010, aveva

Divinangelo Pacifico, condannandolo alla pena di mesi due e giorni 20 di reclusione, con
concessione delle attenuanti generiche e applicazione dell’indulto. Secondo la ricostruzione
del tribunale a seguito di una banale discussione tra condomini, dovuta al fatto che il nipote
della persona offesa si era spaventato per la brusca frenata dell’auto condotta
dall’imputato, quest’ultima aveva colpito il Pacifico con un pugno, cagionandogli le lesioni
descritte nell’incolpazione. La corte d’appello ritenendo pienamente attendibili le
dichiarazioni rese alla persona offesa, riscontrate anche dalla certificazione medica
attestante la entità e la qualità delle lesioni patite, ha confermato la decisione, rigettando i
motivi di appello.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, lamentando:
3. erronea applicazione dell’articolo 210 del codice di rito per dell’articolo 497, secondo
comma, del codice di rito;
4. vizio di motivazione, avendo i giudici di merito fatto riferimento solo alle dichiarazioni rese
dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per il reato contestato il termine di prescrizione è maturato alla data del 14 novembre
2012. Orbene i motivi di impugnazione non sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del
termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità.
2. Non ricorrono, per quello che si dirà, i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art.
129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto emerge a carico del Callupica dalla

riconosciuto la responsabilità del ricorrente in relazione al reato di lesioni nei confronti di

motivazione delle due sentenze, non risulta evidente la estraneità del ricorrente ai fatti
contestati.
3. Cosicché è necessario prendere atto dell’intervenuta causa estintiva e annullare senzaà
rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
4. Con il primo motivo, rilevante nei termini sopra chiariti, il ricorrente lamenta l’erronea
applicazione dell’articolo 210 del codice di rito e dell’articolo 497, secondo comma, del
codice di rito. In particolare, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che le
dichiarazioni rese dai due testi in data 15 ottobre 2008 non fossero utilizzabili, atteso che
l’assunzione era stata eseguita senza il preavviso di cui all’articolo 64, lett. c) del codice di
rito e senza il rispetto della disciplina in tema di assunzione delle dichiarazioni del teste

assistito. L’imputato aveva, infatti, presentato denunzia nei confronti dei due testimoni per
i medesimi fatti, per cui il giudice di primo grado, venuto a conoscenza della querela solo
dopo avere proceduto al loro esame testimoniale, aveva disposto di risentire i testi con le
garanzie previste dall’articolo 210 del codice di rito, senza tenere conto della circostanza
della successiva archiviazione delle posizioni dei testi. Pertanto, secondo l’insegnamento
delle Sezioni Unite, tali norme non avrebbero dovuto essere applicate ricorrendo l’ipotesi di
provvedimento di archiviazione, disposta per carenza di condizione di procedibilità.

del teste Pacifico Rossana che ha riferito che l’imputato non aveva sferrato alcun pugno al
padre. Con il secondo motivo rileva il vizio di motivazione della sentenza, avendo i giudici di
merito fatto riferimento solo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, senza considerare
quelle rese dal teste Pacifico Rossana.
5. Rileva la Corte, con riferimento al primo motivo, che il principio della immediata
declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen.
impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa
estintiva del reato e una nullità processuale anche assoluta e insanabile, si dia prevalenza
alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici
accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo
pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo
giudizio (Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008 – dep. 28/05/2008, Pedrazzini, Rv. 240066). Ciò
premesso, va rilevato che,indipendentemente dalla fondatezza del motivo, la eventuale
mancata osservanza delle norme indicate in ricorso costituisce ipotesi di nullità relativa
sanabile, in quanto tale non valutabile in questa sede ai fini di una pronuncia assolutoria ex
art. 129 c.p.p., comma 2. Questo senza considerare l’onere gravante sulla parte che ha
eccepito la nullità, di documentare il momento della conoscenza da parte del giudice di
merito dell’affermata archiviazione della posizione dei due testi per i quali è stato disposto il
nuovo ascolto assistito. Quanto al secondo motivo valgono le considerazioni espresse in
premessa in ordine al presupposto dell’evidenza dell’estraneità dell’imputato ai fatti
contestati, certamente non sussistente nel caso in esame.
p.q.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso il 6/3/2014

Dovrebbero, quindi, essere utilizzate le prime dichiarazioni rese ed, in particolare, quelle

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