Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1539 del 22/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1539 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARLETTA RAFFAELE N. IL 02/01/1956
nei confronti di:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 23/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/s9tife le conclusioni del PG Dott. ‘f”, ns) Q 1 4 it,
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Uditi difen r Avv.;
Data Udienza: 22/10/2013
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza in data 16/11/2011, la Corte di Appello di Roma liquidava la
somma di C 94.000 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione a Barletta
Raffaele, il quale era stato sottoposto a misura cautelare carceraria dal 24/11/2006
al 9/10/2009 (essendo il residuo periodo di detenzione sofferto per altro titolo)
perché indagato per partecipazione ad un’associazione per delinquere di stampo
Il procedimento relativo alla suddetta imputazione si era concluso con la sentenza
della Corte d’Appello di Roma del 9/10/2009, irrevocabile il 23/2/2010, con la quale
l’imputato era stato assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Barletta.
2. Con unico motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli
artt. 314 e 315 c.p.p., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in
relazione all’indicazione dei criteri utilizzati dal giudice per la determinazione
dell’indennità. Lamenta che l’entità della riparazione è stata fissata senza
l’indicazione di alcun parametro atto a determinare sia la misura di base
dell’indennizzo, sia il valore attribuito agli ulteriori elementi indennizzabili, quali le
conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà; si duole,
inoltre, che non gli sia stato liquidato alcunché per alcuni altri danni allegati, tra i
quali quello esistenziale.
Considerato in diritto
3.
Il ricorso è fondato. Ed invero nella impugnata ordinanza si procede alla
liquidazione della somma complessivamente riconosciuta all’istante a titolo di
indennizzo, “tenuto conto dei gravissimi precedenti penali a suo carico”, senza dare
conto dell’importo risultante a seguito di calcolo aritmetico, da indicare quale dato
base del calcolo, né l’incidenza delle ulteriori conseguenze personali e familiari. In
definitiva manca l’illustrazione dell’iter argomentativo che ha condotto alla
quantificazione, talché non è possibile compiere alcuna verifica circa il rispetto
nell’iter logico del parametro di ragionevolezza.
4.In ragione delle evidenziate carenze ed illogicità l’ordinanza va annullata,
limitatamente alla determinazione dell’indennizzo, con rinvio per nuovo giudizio ad
altro giudice che tenga conto dei rilievi evidenziati riguardo ai criteri di computo
dell’indennità.
P.Q.M.
La Corte
mafioso.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione dell’indennizzo, e
rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Roma_
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013.