Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15385 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15385 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MURRA VINCENZO N. IL 12/07/1967
CARLUCCIO MARIA ROSALIA N. IL 18/05/1970
avverso la sentenza n. 864/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/03/2014

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 15/10/2012, a conferma di
quella emessa dal locale Tribunale, sezione distaccata di Nardò, ha condannato
Murra Vincenzo e Carluccio Maria Rosaria a pena di giustizia per furto aggravato

caso di rasoi) commesso il 23/2/2007 all’interno del supermercato Maxi Sidis di
Coperti no.
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto personalmente ricorso per
Cassazione gli imputati, lamentando:
a) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del
fatto del 13/2/2007, immotivatamente inquadrato nella fattispecie del furto
consumato – invece che tentato – nonostante le esplicite contestazioni contenute
nell’atto d’appello;
b) la carenza e l’illogicità della motivazione resa – quanto al furto del 13/2/2007
– in punto di responsabilità, basata sulle incerte dichiarazioni della responsabile
del supermercato e sulle riprese delle telecamere interne, di cui non è possibile
dire che assicurassero una fedele e non alterata riproduzione della scena;
c) la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza – in relazione al
furto del 23/2/2007 – dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, esclusa,
secondo i ricorrenti, dal fatto che la loro attività fu sempre monitorata dagli
addetti al supermercato;
d) la violazione di legge con riguardo alla qualificazione del fatto del 23/2/2007,
da ricondurre – secondo i ricorrenti – alla fattispecie del furto tentato in
considerazione della costante sorveglianza esercitata dal personale del
supermercato sulla loro condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. In data 13/2/2007 i rasoi furono rimossi dal posto in cui si trovavano e
sottratti – definitivamente – alla disponibilità del possessore (i ladri furono
identificati, attraverso il sistema di videosorveglianza, solo alcuni giorni dopo).
Non è dato comprendere, pertanto, quale questione debba farsi sulla natura del
furto.
2. la prova del furto del 13 febbraio è stata tratta dai filmati del sistema di
sorveglianza, che – secondo i giudici del merito – hanno mostrato al personale
2

di rasoi commesso il 13/2/2007 e per tentato furto aggravato (anche in questo

del punto vendita i soggetti dell’azione delittuosa: una coppia con bambino
piccolo, tenuto in braccio dalla donna, aventi caratteristiche esattamente
corrispondenti a quelle dei soggetti che furono — successivamente – fermati il 23
febbraio. Trattasi di accertamento di fatto che, siccome sorretto da logica
motivazione (nei due furti erano identiche le persone, le modalità d’azione e
l’oggetto d’interesse dei malviventi), non è censurabile in questa sede.
3. Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo n. 7, cod. pen. – “sub
specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per

della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei
supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service”
– la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota
come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in
questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta,
non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed
eventuale, come può essere quella esercitata con videocamere (ex multis, Cass.,
n. 34009 del 20/9/2006). Correttamente, pertanto, anche il furto del 23-2-2007
è stato ritenuto aggravato dalla circostanza suddetta.
4. Nessuna violazione di legge è ravvisabile nella qualificazione del furto del 23
febbraio, dal momento che buona parte dei rasoi furono rimossi dal loro posto,
portati fuori dal supermercato e abbandonati per strada dai ladri mentre
scappavano.
Non solo, pertanto, vi è stata sottrazione della merce, ma anche
impossessamento della stessa, con conseguente completamento della fattispecie
delittuosa, sotto forma di furto consumato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di
una somma a favore della Cassa delle ammende, che, in ragione dei motivi di
ricorso, si reputa equo quantificare in C 1.000 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 ciascuno a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 6/3/2014

destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi

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