Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15384 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15384 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEGGIERI ANTONIA N. IL 16/06/1960
avverso la sentenza n. 587/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/03/2014

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Roberto Aniello, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.

Leggieri Antonia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello
di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 8 ottobre 2012 che ha confermato la
decisione del Tribunale di Taranto del 24 novembre 2008. L’imputata è stata dichiarata
colpevole del reato previsto dagli articoli 110, 582, 585 del codice penale per avere

2.

Dalla sentenza del Tribunale emerge che il 6 maggio 1995 si verificava un alterco tra Del
Prete Salvatore, da un lato e la Leggieri e Bax Angelo, dall’altro, determinato da un banale
incidente stradale intervenuto tra le autovetture condotte da Del Prete e dalla ricorrente.
Ne era sorta una colluttazione tra le parti nel corso della quale Bax colpiva con un coltello il
Del Prete ad una mano, il quale era, nel frattempo, bersaglio dei colpi inferti dalla donna
con un ombrello. Il Tribunale ha fondato la responsabilità penale sulla deposizione della
persona offesa non essendo stati chiesti o acquisiti altri contributi per la ricostruzione della
vicenda.

3.

La Corte d’Appello ha ritenuto coerente la ricostruzione operata dal Tribunale confermando
la sentenza del 24 novembre 2008.

4.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Leggieri Antonia deducendo vizio di
motivazione della sentenza perché fondata solo sulle dichiarazioni della parte offesa ed
assenza dei presupposti per il contestato concorso;

5.

con il secondo motivo deduce mancanza o insufficienza della motivazione in ordine alla
responsabilità penale, come risulterebbe in maniera evidente dalla semplice lettura degli
atti del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo Leggieri Antonia deduce vizio di motivazione della sentenza per avere
fondato l’affermazione di responsabilità sulla base della sola testimonianza della persona
offesa. Precisa di avere fornito all’aggressione un contributo causale di minor peso rispetto
all’azione di Bax lamentando, conseguentemente, l’insussistenza dei presupposti per il
concorso. Quanto alla dinamica evidenzia di non avere potuto aggredire la persona offesa
avendo le mani occupate per fermare le violenze di quest’ultimo. Infine, eccepisce di avere
richiesto la non applicabilità dell’articolo 585 del codice penale, in quanto nella categoria
delle armi improprie non comparirebbe l’ombrello utilizzato in concreto. Con il secondo
motivo deduce mancanza o insufficienza della motivazione in ordine alla responsabilità
penale, come risulterebbe in maniera evidente dalla semplice lettura degli atti del processo.

provocato lesioni volontaritMel Prete Salvatore.

CVI/7

2. Le doglianze sono inammissibili perche assolutamente generiche prive di specificità ed
attinenti esclusivamente questioni di fatto non esaminabili in questa sede. In ogni caso, la
testimonianza della persona offesa è l’unica prova che è stata richiesta dalle parti. La
circostanza di aver avuto le mani occupate per fermare la violenza del Del Prete non
emerge dalle risultanze processuali e non viene indicata”alcun atto o passaggio
motivazionale dal quale tale dato fattuale risulterebbe. L’ombrello ben può costituire arma
impropria secondo il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di lesioni

il soggetto agente utilizzi oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti
specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di
luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona (Sez. 5, n.
27768 del 15/04/2010 – dep. 16/07/2010, P.G. in proc, Casco, Rv. 247888). Nel caso di
specie la decisione riguardava proprio un ombrello qualificato arma impropria, ai sensi
dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975. Il secondo motivo è del tutto generico e
viene prospettato in maniera immotivata e senza alcun riferimento alla motivazione posta a
sostegno della decisione impugnata.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6/3/2014

personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando

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