Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15383 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15383 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTROMAURO MICHELE N. IL 21/05/1960
BONDAVALLI MARCO LEANDRO N. IL 24/05/1977
avverso la sentenza n. 1817/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/03/2014

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Roberto Aniello, ha concluso
chiedendo l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di Buondavalli Marco e Mastromauro Michele, con separati atti, propongono

data 5 giugno 2012 che confermava la decisione adottata dal Tribunale di Reggio
Emilia e affermava la responsabilità degli imputati, condannandoli rispettivamente, alla
pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa e di anni 1 di
reclusione ed euro 200 di multa, per concorso nel tentativo di furto in abitazione,
pluriaggravato dalla violenza sulle cose, dal numero delle persone, dalla minorata
difesa, ed inoltre Mastromauro, per la detenzione di una carta d’identità contraffatta e
per la falsificazione di una patente di guida.
2. La difesa di Buondavalli Marco articola il ricorso sulla base dei seguenti motivi:
3. vizio di motivazione circa il ruolo ricoperto dal ricorrente nella commissione del reato e,
in subordine, per la mancata concessione dell’attenuante prevista dall’articolo 114 del
codice penale;
4. Il difensore di Mastromauro Michele con il primo motivo lamenta il travisamento della
prova riguardo all’orario dell’arresto;
5. travisamento della prova relativamente all’individuazione dell’imputato attraverso
l’abbigliamento;
6. vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla qualificazione del
reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura attesa la manifesta infondatezza dei ricorsi.
1. Con il primo motivo la difesa di Buondavalli Marco lamenta vizio di motivazione circa il
ruolo ricoperto dal ricorrente nella commissione del reato e, in subordine, per la mancata
concessione dell’attenuante prevista dall’articolo 114 del codice penale. La Corte territoriale
non avrebbe approfondito la differenza tra connivenza, non punibile, e concorso nel reato,
poiché gli elementi descrittivi della condotta di Buondavalli Marco consentivano, anche, di
affermare che lo stesso si trovasse semplicemente in compagnia delle persone che poi,
hanno deciso, autonomamente, di tentare di rubare nella canonica. La doglianza, che
involge elementi esclusivamente fattuali è priva di fondamento. La Corte d’Appello con
motivazione specifica e adeguata ha chiarito che la vicenda delittuosa era stata preceduta
da un appostamento da parte dei Carabinieri i quali, in tal modo, avevano avuto modo di
osservare che una macchina guidata da una persona calva, poi identificata con l’imputato

ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in

non ricorrente Campisi, condannato per il medesimo fatto con il ruolo di autista, si era
mossa ripetutamente nella zona teatro nel delitto, transitando davanti e dietro la chiesa.
L’imputato è stato identificato a bordo della macchina insieme all’autista, nel momento in
cui sono intervenuti Carabinieri. Ma lo stesso era stato inizialmente notato mentre faceva
alcune telefonate e, successivamente, veniva raggiunto da due persone che,
successivamente, si introdurranno nella casa del parroco, scardinando l’ingresso con un
grosso scalpello trovato in possesso dell’imputato non ricorrente, Giordano, al momento in

scendeva successivamente e si posiziona sulla panchina di fronte alla chiesa, venendo -poiraggiunto dagli altri due imputati che uscivano dal retro. Dopo un breve colloquio l’imputato
veniva nuovamente prelevato dal conducente dell’autovettura precedentemente osservata,
mentre gli altri due scendevano dall’auto, si portavano sul retro della chiesa e si
introducevano nella stessa scardinando il chiavistello. Tali elementi non consentono in alcun
modo di limitare il ruolo del ricorrente a quello di un partecipe occasionale, evidenziando,a1
contrario, un chiaro coinvolgimento, una conoscenza della programmazione del furto, un
ruolo nella verifica preventiva ed un sostegno all’attività materiale di coloro che si sono
introdotti nella canonica.
2. Quanto al secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione per la mancata
applicazione dell’attenuante ai sensi dell’articolo 114 del codice penale. La censura è
destituita di fondamento. Come rilevato dalla Corte territoriale, il fatto è incompatibile con
l’ipotesi evidenziata dalla difesa, trattandosi di un episodio oggettivamente grave, un
delitto programmato, con la presenza di più persone, l’apporto consiste in un sostegno
morale, per cui non può dirsi minimo ai sensi dell’articolo 114 c.p. avendo, il ricorrente,
partecipato a tutta l’azione che richiedeva l’apporto di più persone e la condivisione degli
obiettivi.
3. Il difensore di Mastromauro Michele con il primo motivo lamenta il travisamento della prova
nella parte in cui la Corte territoriale non riconosce che l’imputato è stato arrestato soltanto
alle ore 21:40, in un parco pubblico, lontano dal luogo teatro della vicenda e, circa, un’ora
e mezzo dopo la presunta azione furtiva. Mentre nel verbale di arresto viene riportato
l’orario delle 20, sia in sede di relazione orale di polizia giudiziaria, su domanda della
difesa, l’agente ha precisato che l’ora di arresto era quella delle 21.40, sia nel verbale di
perquisizione viene riportato l’orario delle 21:30. Tale elemento è rilevante poiché la
distanza temporale dall’evento non è di 20 minuti, ma è di circa un’ora e mezzo. La
circostanza che riguarda un dato fattuale non appare rilevante in considerazione del
limitato divario temporale e della duplicità degli elementi posti dalla Corte a fondamento del
giudizio di responsabilità: l’orario comunque ravvicinato e la mancanza di spiegazioni
plausibili da parte dell’imputato riguardo alla propria condotta.
4. Con il secondo motivo censura il travisamento della prova nella parte in cui la decisione
impugnata non riconosce che l’imputato viene indicato come colui che indossa una giacca -2

cui veniva bloccato il suo inizio di fuga. Tutte le persone salivano sull’auto e Buondavalli

nera. In particolare, il giudice di secondo grado afferma che la seconda persona, cioè il
ricorrente, indossava una maglia rossa, mentre nel verbale di arresto in flagranza emerge
che aveva una giacca nera. Va rilevato che, oltre all’irrilevanza della doglianza, non
essendovi dubbi sull’identificazione dell’imputato, dal verbale di arresto emerge che le
persone coinvolte nell’inseguimento erano due, entrambe indossavano i jeans, una aveva la
maglia rossa e l’altra era vestita di scuro. Orbene, quest’ultima veniva bloccata subito dopo
la fuga nel parco di fronte alla chiesa ed identificata nell’imputato non ricorrente Giordano

identificata nel ricorrente.
5.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova, con
riferimento alla qualificazione del reato. La parte offesa, nella denunzia orale, ha chiarito
che la porta della canonica era stata forzata, ma all’interno non risultava mancare nulla.
Pertanto, la fattispecie andrebbe qualificata -secondo la difesa- quale semplice
danneggiamento.

6.

La tesi è destituita di ogni fondamento giuridico. A pagina n. 3 la Corte d’appello chiarisce
correttamente che si è trattato di tentativo di furto, perchè i ladri non hanno potuto portare
a termine il progetto per il pronto intervento dei Carabinieri, come emerge dalla
programmazione dal ruolo dei diversi partecipi e dall’intervento immediato dei militari.
Ricorrono, pertanto, tutti gli elementi del delitto tentato.

p.q.m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000, ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6/3/2014

Aniello. Mentre l’altra persona, con la maglia rossa, viene rintracciata più tardi ed

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