Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15381 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15381 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ERRE ROBERTO N. IL 19/04/1974
avverso la sentenza n. 468/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 11/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 06/03/2014

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

44-7

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Roberto Aniello, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Erre Roberto propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata
dalla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in data 11 ottobre 2012 che,
in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dalla Tribunale di Sassari in data
20 gennaio 2012, aveva condannato l’imputato per il delitto di furto aggravato dalla

previsto all’articolo 9 della legge n. 1423 del 1956, per avere disatteso le prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
2.

Con sentenza del 20 gennaio 2012 il Tribunale di Sassari ha condannato Erre Roberto alla
pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali per i reati sopra
indicat~tato
effettivamente dichiarato di aver “presso le cose” perché voleva “fare un
o
po’ di ferro vecchio” e tale circostanza aveva trovato conferma nelle risultanze del verbale
di arresto.

3.

Il giudice d’Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha escluso l’aggravante
relativa al delitto di furto, rideterminando la pena in mesi 11 e giorni 20 di reclusione e
confermando nel resto l’impugnata sentenza.

4.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa di Erre Roberto
lamentando:

5.

violazione di legge, con particolare riferimento agli articoli 7 ed 11 della legge 27 dicembre
1956 n. 1423 e mancata assunzione di una prova decisiva;

6.

vizio di motivazione poiché il giudice di secondo grado non ha preso in esame le
dichiarazioni del coimputato, favorevoli alla posizione del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo la difesa di Erre Roberto lamenta violazione di legge, con particolare
riferimento agli articoli 7 ed 11 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e mancata
assunzione di una prova decisiva di cui la parte aveva fatto richiesta in sede dibattimentale.
Ritiene necessario l’ascolto del personale in servizio presso la divisione anticrimine, per
acquisire elementi di prova riguardo alla mancata notifica della carta precettiva. Infatti, il
ricorrente ribadisce di non avere mai ricevuto le prescrizioni in oggetto poiché, nel periodo
dell’emissione della misura, era ristretto in carcere. Tale circostanza troverebbe conforto
nel fatto che, una volta uscito dal carcere, Erre era stato fermato più volte senza ricevere
alcuna contestazione La doglianza è infondata. La Corte d’appello rileva che il
provvedimento relativo all’obbligo di soggiorno è stato notificato all’imputato e tale
circostanza non è oggetto di contestazione. In secondo luogo, il provvedimento risulta
impugnato dall’imputato che, quindi, ne era perfettamente a conoscenza. D’altra
anche impugnato

circostanza di aver commesso il fatto sulle cose esposte alla pubblica fede e per il delitto

parte la efficacia del provvedimento va riferita alla data della notifica e non a quella della
“carta precettiva” sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui “l’inizio
dell’operatività della sorveglianza speciale di P.S. che costituisce il presupposto del reato”
va riferita alla data di comunicazione da parte dei Carabinieri “redigendo il relativo verbale
contenente gli obblighi cui era sottoposto, come da decreto del Tribunale. Ciò, nel quadro
generale della specifica disciplina, risulta confermato dal disposto della L. n. 1423 del 1956,
art. 4, comma 10, che non attribuisce efficacia sospensiva all’eventuale ricorso, così

comunicazione all’interessato. Non ha senso, dunque, invocare la mancata consegna della
carta precettiva (in realtà “carta di permanenza”, cfr. art. 5, u.c.), posto che i precetti
erano già tutti contenuti nel decreto notificato con l’anzidetto verbale di sottoposizione”
(Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009 – dep. 18/03/2009, D’Amico, Rv. 243489)
2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché il
giudice di secondo grado non avrebbe preso in considerazione il fatto che il coimputato per
i medesimi episodi di furto, Conconi, ha dichiarato di essere l’unico responsabile del furto,
mentre Erre Roberto si era addirittura attivato per porre rimedio all’azione criminosa. Sul
punto va osservato che la responsabilità dell’imputato risiede nel duplice presupposto della
confessione resa dallo stesso e nel verbale di arresto. Si tratta di elementi adeguatamente
evidenziati dalla Corte territoriale e che non possono essere scalfiti dalle dichiarazioni rese
dal coimputato.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6/3/2014

disponendo l’immediata operatività del decreto impositivo a far tempo dalla sua

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