Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15380 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15380 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REANO FRANCESCO
nei confronti di:
HEKURANXHIA TEUTA N. IL 21/09/1974
inoltre:
HEKURANXHIA TEUTA N. IL 21/09/1974
avverso la sentenza n. 4/2011 TRIB.SEZ.DIST. di RUTIGLIANO, del
04/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/03/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Roberto Aniello, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputata e l’annullamento con rinvio al giudice civile
competente per valore con riferimento al ricorso proposto dalla parte civile, limitatamente alla
questione relativa alla liquidazione delle spese e rigetto, nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Reano Francesco, parte civile, propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, che, in parziale

assolveva l’imputata Hekuranxhia Teuta dal reato di lesioni personali, perché il fatto non
costituisce reato, annullando la relativa condanna al risarcimento dei danni in favore della
parte civile.
2. Il difensore di Hekuranxhia Teuta propone ricorso per cassazione avverso la medesima
sentenza, limitatamente afta parte che riguarda la condanna dell’imputata per il reato
d’ingiuria, ai sensi dell’articolo 594 del codice penale.
3. Hekuranxhia Teuta era imputata del reato di cui agli articoli 81, 594 e 582 del codice
penale, per avere offeso Reano Francesco, procurandogli lesioni personali in data 8
settembre 2005. Il Giudice di Pace, con sentenza del 15 maggio 2011, aveva condannato
Hekuranxhia Teuta alla pena di euro 600 di multa, oltre al pagamento alle spese
processuali, al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese del giudizio nei confronti
– il giudizio di colpevolezza di
della persona offesa, costituitasi parte civile„ Ha fondare da
Hekuranxhia Teuta sulla base del contenuto della deposizione della persona offesa, Reano
Francesco, nonché dei testi Verna Luigi e Lagante Giuseppe.
4. Il Tribunale, quale giudice d’Appello, in parziale modifica della sentenza impugnata, ha
ritenuto insussistenti gli elementi di prova della responsabilità penale dell’imputata per il
reato di lesioni.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la parte civile, Reano Francesco,
lamentando la violazione dell’articolo 52 c.p. per l’assenza dei presupposti della legittima
difesa. Con il secondo motivo censura l’omessa pronuncia sulle spese processuali della

riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Casamassima,

parte civile.
6. Avverso la medesima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Hekuranxhia
Teuta lamentando:
7. vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi;

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8. violazione della legge penale con riferimento all’esimente prevista dall’articolo 599 del
codice penale per avere l’imputatgagito in stato d’ira.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nonostante la convergenza delle dichiarazioni della parte civile e dei testi Verna e Lagante
riguardo alla ricostruzione in fatto della vicenda processuale, il Tribunale ha evidenziato che
il medico della guardia del Pronto Soccorso, intervenuto circa 50 minuti dopo i fatti, aveva
riscontrato a Hekuranxhia Teuta una distorsione del rachide cervicale, la corqesione

4 4,,

dell’emitorace destro regione parietale ed escoriazioni agli arti superiori. Inoltre, la vicina di
casa in sede di prova testimoniale aveva riferito che, la mattina dell’episodio, Hekuranxhia
Teuta aveva bussato alla sua porta chiedendole di accompagnarla presso il locale Pronto
Soccorso, ricordando che era molto agitata e sofferente all’orecchio sinistro, dal quale
fuoriusciva sangue. Sulla base di questi elementi, sulla base di una scelta ragionevole, ha
privilegiato da un punto di vista probatorio le risultanze oggettive rispetto alle prove
costituende, ritenendo che l’imputata era stata certamente percossa dalla parte civile

criterio di verosimiglianza, della fondatezza dell’ipotesi della legittima difesa.
2.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la parte civile, Reano Francesco,
lamentando:

3.

violazione dell’articolo 52 c.p. per l’assenza dei presupposti della legittima difesa. Infatti, la
scriminante non può essere invocata da chi, come nel caso di specie, aggredisce per primP
l’altro soggetto, come riferito dai testi oculari presenti e dalla persona offesa. Il referto
medico, poi, non è sufficiente a ribaltare la deposizione di tre persone e le lesioni accertate
sulla persona di Hekuranxhia Teuta sono compatibili con quanto riferito dai testimoni e cioè
che Reano Francesco si era limitato ad allontanare la donna ed era stato costretto a fare
forza sulle braccia della stessa per recuperare la propria collanina d’oro;

4.

con il secondo motivo lamenta l’omessa pronuncia sulle spese processuali della parte civile,
rilevando che l’appello dell’imputata era stato parzialmente rigettato e ciò avrebbe dovuto
imporre la condanna della stessa al pagamento delle spese di secondo grado, sostenute
dalla parte civile.

5.

Entrambe le doglianze appaiono fondate nei termini che seguono.

6.

Con riferimento al primo motivo di ricorso sussiste certamente vizio della motivazione da
parte del giudice di secondo grado nella parte in cui ritiene configurabile, nel caso di specie,
l’ipotesi della legittima difesa, sulla base di un passaggio logico fondato su una mera
presunzione conseguente, soprattutto, alla presenza di contusioni ed escoriazioni, senza
considerare, da un lato, la compatibilità delle stesse con la ricostruzione operata dal giudice
di primo grado e, dall’altro, che per talune di esse di tratta di sintomatologie meramente
soggettive non riscontrabili clinicamente (distorsione al rachide cervicale). Analoghe
considerazioni riguardano l’omessa pronuncia sulle spese della parte civile, oggetto del
secondo motivo d’impugnazione. Infatti, l’atto di appello dell’imputata era stato
parzialmente rigettato dal Tribunale e con conseguente condanna della stessa al
pagamento delle spese di secondo grado, sostenute dalla parte civile. Il giudice civile cui il
procedimento va rinviato provvederà a verificare l’applicabilità in concreto della scriminante
della legittima difesa, sulla base della condotta tenuta dalle parti e in considerazione
dell’eventuale ritenuta progressione dell’aggressione. Provvederà anche sulle spese
sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello e nel presente giudizio.

Reano Francesco. Da ciò ha dedotto l’ulteriore considerazione, fondata sulla base di un

7. La sentenza non merita censura, invece, con riferimento alle doglianze dell’imputata.
Avverso la sentenza, il difensore di Hekuranxhia Teuta propone ricorso per cassazione
lamentando vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai
testi. In particolare, i due testi oculari sarebbero caduti in contraddizione avendo riferito
frasi ed epiteti diversi da quelli oggetto del capo d’imputazione. Rileva la Corte che la
censura attiene a particolari irrilevanti e che non inficiano la valutazione complessiva della
prova operata dei giudici di merito che appare assolutamente congrua e ben argomentata.

all’esimente prevista dall’articolo 599 del codice penale, per avere l’imputata agito in stato
d’ira provocato dal fatto che Reano Francesco si era introdotto nel box di pertinenza
dell’abitazione dell’imputata, senza alcuna autorizzazione. La censura costituisce motivo
nuovo che non è stato oggetto dell’atto di appello ed, in quanto tale, è inammissibile.
p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente al resto di lesioni, nonché alla
liquidazione delle spese in favore della parte civile, con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello.
Rigetta il ricorso di Hekuranxhia che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6/3/2014

8. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione della legge penale con riferimento

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