Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15377 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15377 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUCCELLO PAOLO IVANO N. IL 21/01/1953
avverso la sentenza n. 7/2012 TRIBUNALE di VITERBO, del
21/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/03/2014

4 “V

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Elisabetta Cesqui, ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Roberto Delfino sostituito dall’avv. Stefano D’Urso, il
quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Urbano Del Barzo, il quale chiede l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Cuccello Paolo Ivano propone ricorso per cassazione, unitamente al proprio

21 settembre 2012 che confermava la decisione adottata dal Giudice di Pace di Viterbo in
data 13 dicembre 2011 con la quale Cuccello Paolo Ivano è stato condannato alla pena di
euro 300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Olivieri Mario.
L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione commesso nella qualità di
segretario generale della Filca CISL Lazio.
2.

Davanti al giudice di legittimità Cuccello Paolo Ivano propone i seguenti motivi:

3.

travisamento della prova, evidenziando, che la parte offesa avrebbe dovuto iscriversi al
sindacato e le contestazioni erano proprio in funzione della successiva iscrizione di Olivieri
al sindacato Filca;

4.

avere agito nell’esercizio di uno specifico dovere, nella qualità di segretario generale della
FILCA;

5. violazione di legge con riferimento agli artt. 51 e 59 del codice penale, deducendo la
sussistenza della relativa scriminante, reale o putativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo Cuccello Paolo Ivano lamenta travisamento della prova avendo il
Tribunale ritenuto sussistente la divulgazione della notizia in quanto diffusa ai dirigenti di
un sindacato al quale la parte offesa, Olivieri, non era iscritta. Il ricorrente non contesta
tale circostanza, evidenziando, però che la parte offesa avrebbe dovuto iscriversi al
sindacato e le contestazioni scritte del 6 giugno 2007 inviate dal Cuccello, erano proprio
finalizzate ad impedire l’iscrizione di Olivieri al sindacato Filca. Tale travisamento avrebbe
caratteri di decisività poiché il Tribunale ha ritenuto che le informazioni oggetto di
imputazione non avrebbero dovuto essere divulgate a soggetti (componenti della segreteria
di Filca) non tenuti istituzionalmente a conoscerli, in quanto la parte offesa, Olivieri, non
era iscritta a quel sindacato.
2.

Con il secondo motivo Cuccello deduce di avere agito nell’esercizio di uno specifico dovere,
nella qualità di segretario generale della FILCA.

(,./r

cliente, avverso la sentenza emessa dagli’ Tribunale di Viterbo, in grado d’Appello, in data

3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge con riferimento all’articolo 51 e 59 del
codice penale, deducendo la sussistenza della relativa scriminante, reale o putativa, per
avere agito in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o, comunque,
ritenendo, per errore scusabile di avere operato nell’ambito delle proprie competenze.
4.

Le censure sono infondate. Il Tribunale ha correttamente fondato la natura diffamatoria
delle informazioni, per avere l’imputato attribuito alla persona offesa condotte scorrette o
illecite, che sarebbero state tenute dallo stesso, nell’espletamento dell’attività di

sindacato Filca Cisl, al quale non apparteneva la persona offesa. Rispetto a tale assunto
risulta del tutto irrilevante la circostanza che Olivieri avesse manifestato l’intenzione di
iscriversi a tale sindacato, poiché ciò non esclude l’evidente inconferenza della divulgazione
di notizie diffamatorie che riguardano il funzionamento interno di un altro soggetto
giuridico, Edilcassa. A ciò occorre aggiungere che, nella decisione di primo grado, è
puntualizzato che non è provato che le condotte addebitate alla persona offesa fossero
vere. L’imputato, al fine di rendere rilevante la circostanza dedotta in ricorso con il primo
motivo, avrebbe dovuto fornire la prova della veridicità dei fatti addebitati all’Olivieri
(accettazione di assegni irregolari, senza alcuna autorizzazione da parte di Edilcassa e
collettore di informazioni riservate tra tale soggetto e il sindacato). La circostanza di avere
chiaramente travalicato i limiti del proprio mandato e quelli della legittimità della
comunicazione, esclude la sussistenza della scriminante dell’adempimento di un dovere e
dell’errore ai sensi dell’articolo 59 del codice penale.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla
rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in euro 1.000 oltre
accessori di legge.
Così deciso il 5/3/2014

dipendente Edilcassa, comunicando tali informazioni ai componenti della segreteria della

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