Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15373 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15373 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLETTO ROBERTO N. IL 03/01/1951
avverso la sentenza n. 3424/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per j

kpj o dt,btouo

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditildifenso*Avv. ROI)

A

1A/2

Data Udienza: 04/03/2014

9

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15 ottobre 2012, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Lecco del 24 febbraio 2009, nei confronti
di Coletto Roberto condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta per

dichiarata fallita il 17 luglio 1996, nonché quale amministratore unico della s.r.l.
Mistral, dichiarata fallita il 21 dicembre 1995.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio procuratore, il quale lamenta una violazione di legge e una
motivazione illogica in ordine all’accertata sussistenza della contestata
distrazione nonché un’omessa motivazione in merito all’accertata bancarotta
fraudolenta documentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da rigettare.
2. Invero, la motivazione della impugnata decisione appare logicamente
sviluppata ed ispirata ai principi propri della contestata fattispecie, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.
In diritto si osserva come, in tema di bancarotta per distrazione, il
mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori
societari costituisca valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione
che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o
attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (v. di
recente, Cass. Sez. V 17 giugno 2010 n. 35882).
Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, ove la responsabilità
dell’imputato era stata affermata sulla base sia delle stesse asserzioni
defensionali, con le quali non si contestava l’ottenimento di somme di denaro da
parte di diversi istituti bancari che dagli accertamenti esperiti in sede di indagini.
Inoltre, del tutto fuor di luogo è la contestazione circa l’impossibilità della
sussistenza della contestata distrazione per essere il denaro distratto proveniente
dagli istituti bancari e quindi di proprietà delle stesse banche; oggetto specifico
del delitto di bancarotta fraudolenta è la tutela dei creditori societari la cui parità

1

distrazione e documentale quale amministratore di fatto della s.r.l. RO.SE .,

di trattamento viene esclusa dall’utilizzazione di beni, comunque, nella
disponibilità della società.
D’altro canto, a fronte del convincimento logicamente espresso dal
Giudice del merito (v. in particolare le pagine 11 e 12 della motivazione della
Corte di Appello), richiedere a questa Corte di legittimità una rilettura delle
risultanze processuali costituisce sintomo evidente della non fondatezza del
ricorso stesso.

la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale.
Essa viene a scontrarsi con l’oggettiva inesistenza della documentazione
contabile di entrambe le società e nei periodi interessati dall’attività criminosa.
Come correttamente affermato dalla Corte territoriale, poi, i dati
inconfutabili evidenziati dalle indagini non vengono scalfiti dalle contestazioni
afferenti la responsabilità di terzi soggetti nella tenuta delle scritture contabili,
neppure riscontrate da dati fattuali.
4. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.

3. Infondata e ai limiti dell’inammissibilità è, altresì, la contestazione circa

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