Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15370 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15370 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPISI VITTORIO N. IL 01/01/1957
avverso la sentenza n. 569/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
18/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/02/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
per il ricorrente è presente l’avv. Martino Daidone, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Messina confermava quella
del Tribunale di Patti del 3 dicembre 2009, con la quale Campisi Vittorio era
condannato alla pena di giustizia per il delitto di lesioni, aggravate dall’uso di un
bastone di legno, commesso in danno di Lanza Cariccio Antonino.
2.

L’odierno ricorso, sottoscritto dal difensore dell’imputato, avv. Martino

Daidone, è affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione, per
omesso esame dei motivi di appello in ordine all’inattendibilità della persona
offesa, evidenziata in relazione a tre punti della sua deposizione: la caduta a
terra, esclusa degli altri testi; l’aver negato di stare lavorando con le vernici,
circostanza affermata dagli altri testi; l’aver subito tre colpi, in contrasto con
quanto indicato nel referto medico. Con riferimento alla mancata costituzione di
parte civile, valorizzata dai giudici di merito nell’apprezzamento dell’attendibilità,
si osserva che essa è dovuta esclusivamente all’assenza della persona offesa alla
prima udienza.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della
motivazione, poiché la lesione riportata (una semplice abrazione del cuoio
capelluto) sarebbe incompatibile con la dinamica dei fatti descritta dal Lanza ed
invece compatibile con la ricostruzione dei fatti offerta dall’imputato, che la Corte
territoriale non ha vagliato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 II ricorrente contesta la valutazione di attendibilità del teste Lanza,
evidenziando quelle che ritiene essere tre contraddizioni del suo narrato; come è
noto, però, per giurisprudenza costante non può formare oggetto di ricorso per
Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti
versioni ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni,
salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie,

2

RITENUTO IN FATTO

appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362)
Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere
al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni
elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità
degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste Lanza, sottolineando che questi non
si è costituito parte civile, così dimostrando disinteresse alla condanna e che la
sua versione è riscontrata dalla certificazione medica in atti ed in parte anche
dalle parole dello stesso imputato, laddove questi ha ammesso di aver avuto in
mano un bastone. Tale motivazione è senza dubbio congrua e logica, in quanto
tale incensurabile in questa sede .
2. Lo stesso è da dirsi a proposito del secondo motivo, poiché la valutazione di
compatibilità tra le lesioni accertate e la dinamica dei fatti costituisce un
apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede, poiché non
manifestamente illogico.
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria
di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in €1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014
Il consigliere estensore

Il presidente

1.2 Nel caso di specie la Corte territoriale, sia pure con motivazione sintetica, ha

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