Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15369 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 15369 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIO GIUSEPPE N. IL 12/10/1955
avverso la sentenza n. 1273/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
07/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/02/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Bari confermava quella del
Tribunale della stessa città del 25 novembre 2011, con la quale Maggio Giuseppe
era condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto di denaro in danno di

con abuso del rapporto lavorativo e della fiducia riposta dal titolare.
2. Con l’odierno ricorso, sottoscritto dal difensore dell’imputato, avv. Vincenzo
De Michele, si deduce contraddittorietà della motivazione, poiché da una parte la
Corte territoriale ammette che vi era “una tacita autorizzazione della ditta al
Maggio al prelevamento di fondi dalla cassa per la gestione aziendale”
(circostanza dedotta con i motivi di appello) e dall’altra si ritiene fondata la tesi
accusatoria, in considerazione dell’accertamento del prelievo di somme dalla
cassa.
Si contesta inoltre l’omesso esame delle doglianze riguardanti i primi episodi in
continuazione e l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1 Deve escludersi infatti il denunciato vizio motivazionale alla luce della
motivazione della sentenza di primo grado, che integra quella di appello; a tale
riguardo vanno ricordati i principi espressi dalla Corte in ordine alla vicendevole
integrazione delle sentenze conformi di primo e secondo grado (cd. doppia
conforme) confluenti in un unico risultato organico ed inscindibile: in tutti i casi
in cui le due sentenze di primo e secondo grado contengano un’analisi ed una
valutazione concorde degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive
decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella
precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Discende da
ciò che, ai fini della valutazione della congruità del provvedimento impugnato,
occorre avere riguardo anche alla sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 8868 del
26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa,
Rv. 236181).
1.2 Ebbene, dalla sentenza di primo grado emerge chiaramente che Benedetto e
Cosimo Annecchino avevano da tempo constatato ammanchi ingiustificati di
denaro, tanto da predisporre un sistema di video sorveglianza e da fotocopiare

2

Annecchino Cosimo, suo datore di lavoro, sottraendolo dalla cassa dell’azienda,

alcune banconote depositate in cassa, che poi furono trovate in possesso del
Maggio in sede di perquisizione personale; il che evidentemente esclude in
maniera assoluta un legittimo prelievo di denaro per la tacita autorizzazione
legata alle esigenze della gestione aziendale. Del resto la contestazione e
l’affermazione di sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 cod. pen.
costituisce una conferma dell’assenza di qualunque contraddittorietà
motivazionale tra l’affermazione di responsabilità per furto e l’esistenza di
un’autorizzazione al prelevamento di fondi dalla cassa, circostanza che viene

dell’attenuante del danno patrimoniale o del lucro di speciale tenuità.
1.3 Anche in riferimento alle ulteriori censure proposte, che richiamano le
deduzioni dell’atto di appello asseritamente ignorate dal giudice del gravame, va
rilevata la manifesta infondatezza. Quanto alla continuazione, il giudice di primo
grado non ha applicato né in dispositivo, né in motivazione, alcuna pena per la
continuazione, limitandosi a ritenere l’imputato colpevole “del reato ascrittogli”,
pur risultando evidente dallo sviluppo motivazionale la commissione di più
episodi di furto; in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, allora, la
condanna deve ritenersi comunque limitata all’ultimo episodio di furto; quanto
alla inattendibilità della persona offesa, infine, entrambe le sentenze di merito
danno atto che i Carabinieri hanno personalmente riscontrato i prelevamenti
illeciti di denaro, avendo visionato le riprese della videocamera installata sulla
cassa.
2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria
di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in €1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014
Il consigliere e tensore

Il presidente

valorizzata dalla Corte territoriale solamente ai fini del riconoscimento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA