Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15364 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15364 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RONCACE’ SERAFINO N. IL 07/02/1957
nei confronti di:
COLAFATI UGO N. IL 05/07/1937
avverso la sentenza n. 53/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
25/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
curatore Generale in persona del Dott.
dito

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Udit±difensar-Avv:—

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Data Udienza: 15/01/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Monica Schipani, che ha
concluso insistendo nei motivi di ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. Marino Marini, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

in data 25 giugno 2012 confermava la sentenza del 25 novembre 2010
del Giudice di Pace di Roma con la quale Colafati Ugo era stato assolto, ai
sensi dell’art. 530/2 c.p.p., dal delitto di cui 595 c.p. per non essere
sufficiente la prova della sussistenza del fatto. Al Colafati, in particolare,
amministratore del condominio, nel quale abitava all’epoca dei fatti
Roncacè Serafino, era stata ascritta la condotta dell’avere, con un
comunicato trasmesso a tutti i condomini, unitamente all’ avviso di
convocazione dell’ assemblea, riferendosi ad una contestazione sollevata
dal Roncacè in ordine alla lettura dei contatori dell’acqua, offeso la
reputazione di quest’ultimo, mediante le espressioni “…

da qui sono

iniziate le ire del sig. Roncacè che si rifiuta di pagare l’acqua uscita dal
suo contatore e che con varie contestazioni anche presso la Silca, l’ha
costretta a rifare una nuova ripartizione modificando la sua bolletta
dell’acqua secondo la sua personale auto lettura di mc. 3.469 …e una
diffida a me quale Amministratore, “che in pratica mi dice “di non fare il
mio dovere di onesto Amministratore di tutti i Condomini (Allegato n. 7 pag. 1 – dove si evidenzia il personale auto sconto praticatosi) e siccome i
m.c. dell’acqua sono stati fatturati dall’Acea e pagate, la relativa
discordanza tra contatore Acea e quello dei condomini sarà addebitata al
giardino a carico di tutti..”.
2. Avverso la predetta sentenza Roncacè Serafino, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un
unico motivo, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di violazione di
legge e di manifesta illogicità della sentenza impugnata ai fini delle
statuizioni civili. In particolare, ha evidenziato che il diritto di critica fa
venir meno la responsabilità penale, purchè non sconfini nell’attacco
gratuito e personale e, comunque, due limiti scriminano la condotta
“ingiuriosa”: la veridicità del fatto e la correttezza espositiva, limiti questi
entrambi travalicati dall’imputato nel caso in esame. Ed invero, il limite
della veridicità non risulta rispettato, atteso che, come è emerso
1

1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con sentenza

dall’istruttoria dibattimentale, la lettura del contatore è stata effettuata
dall’amministratore, mentre il ricorrente ne ha chiesta un’altra corretta,
dopo essersi visto richiedere un importo palesemente in contrasto con
l’effettivo consumo, riguardando la perdita d’acqua le tubature
condominiali. Inoltre, il Colafati riferisce di un’ “autolettura del Roncacè”,
laddove è stata la stessa società Silca s.r.l. ad aver preso atto che
l’autolettura fornita dall’amministratore era errata. La portata diffamatoria
ed offensiva del comunicato nei confronti del ricorrente si ricava, poi, dal

definito la persona offesa come un contestatore disonesto, poco serio e
non corretto, che ha posto in essere un comportamento irresponsabile,
creando danno al condominio aggravando l’esborso economico di tutti i
condomini al fine di coprire il “personale autosconto”, screditandolo agli
occhi dei medesimi condomini. La lesività ed il discredito sono stati
ampliati proprio dal contesto in cui i fatti si sono verificati, atteso che,
l’aver costretto i condomini ad un esborso monetario non dovuto
inevitabilmente determina il deterioramento dei rapporti condominiali e
ciò senza colpa del ricorrente che si è limitato a tutelare le proprie
ragioni, pagando quanto effettivamente dovuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il giudice d’appello, previa ricostruzione del contesto in relazione
al quale si è inserito il “comunicato” oggetto di contestazione, con
ragionamento logico immune da censure, applicando correttamente i
principi di diritto in merito alla configurazione del reato di diffamazione,
ha correttamente escluso nella fattispecie in esame la sussistenza di tale
delitto.
Nella sentenza impugnata è stato messo in risalto, innanzitutto come
la vicenda oggetto di giudizio si riferisce ad un contrasto insorto tra
l’amministratore del condominio, Colafati Ugo, ed il condomino Roncacè
in merito alla titolarità- condominiale, ovvero esclusiva- di una tubazione
posta nell’appartamento del predetto Roncacè, che nel rompersi aveva
provocato danni per l’ingente fuoriuscita di acqua: l’amministratore di
condominio sosteneva trattarsi di un “flessibile” installato in cucina, con la
conseguenza che i costi derivanti dalla perdita d’acqua erano riferibili al
proprietario, il Roncacè appunto, mentre quest’ultimo attribuiva la causa
dell’allagamento alla colonna portante nel muro, sicchè il costo della
perdita d’acqua era da ritenersi condominiale. Nella sentenza impugnata
si legge altresì che il Roncacè, all’udienza del 30.9.2010, confermava che

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tono complessivo utilizzato, poiché in sostanza l’amministratore ha

nel suo appartamento si era verificato un allagamento per il quale erano
intervenuti i Vigili del Fuoco, i quali insieme al Colafati verificavano, tra
l’altro, i valori del contatore dell’acqua, valori che, in seguito, venivano da
lui contestati alla società incaricata della lettura. Così decritto il contesto
che ha occasionato l’invio del comunicato ai condomini, contenente le
espressioni oggetto di addebito al Colafati, il giudice d’appello ha in
sostanza escluso che tali espressioni avessero in sé portata lesiva della
reputazione del Roncacè, inserendosi nell’ambito di una vivace polemica

2. Tale valutazione si presenta corretta. Ed invero, le espressioni “da
qui sono iniziate le ire del sig. Roncacè che si rifiuta di pagare l’acqua
uscita dal suo contatore [..] secondo la sua personale autolettura” non
appaiono in sé pregiudizievoli dell’onore della persona offesa, non
contenendo un giudizio negativo sulla persona e sulle sue qualità
(negative) per intaccarne l’opinione tra il pubblico dei consociati (arg. ex
Sez. V, n. 43184 del 21/09/2012), ma appaiono piuttosto descrittive di un
comportamento che dà conto di una “contrapposizione” , di una diversità
di vedute. A maggior ragione se tali espressioni vengono considerate nel
contesto in cui sono state utilizzate, ossia un comunicato rivolto
dall’amministratore ai soli condomini, al fine di informarli sulla ripartizione
a carico di tutti dei costi dell’acqua, ritenuti evidentemente in prima
battuta di pertinenza esclusiva del Roncacè. L’onere di informazione a
carico dell’amministratore, dunque, seppur si è tradotto nell’utilizzo di
espressioni vivaci, con i riferimenti “alle ire” ed al ” rifiuto di pagare” del
Roncacè si presentano, tuttavia, funzionali a dar conto delle ragioni che
hanno determinato la ripartizione dei costi e della polemica tecnicogiuridica intercorsa tra i due. La descrizione, quantunque con toni vivaci,
del comportamento del Roncacè, d’altra parte, non appare gratuito ed
ultroneo, in quanto necessario proprio per spiegare ai condomini, naturali
destinatari del comunicato e non a terzi, l’attribuzione dei costi dell’acqua
e ciò senza utilizzare circostanze non veritiere, come sostenuto dal
ricorrente. La sentenza impugnata, infatti, dà conto che all’udienza del
30.9.2010 il Roncacè ha dichiarato di aver contestato i valori del costo
dell’acqua a lui addebitati, chiedendo una nuova lettura.
Le deduzioni del ricorrente, secondo cui il Colafati lo avrebbe di fatto
dipinto come un contestatore disonesto, un piantagrane prepotente che
danneggia il condominio, costringendo i condomini ad un esborso
monetario non dovuto, non trovano concreto fondamento nelle espressioni
utilizzate, che, come detto, appaiono senz’altro indirizzate a dar conto

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per il sostenimento delle spese di consumo d’acqua.

della vicenda e di una diversità di posizioni tra l’amministrazione
condominiale ed il Roncacè e non ad incidere concretamente sulla
reputazione di quest’ultimo (arg. ex Sez. V, n. 5654 del 19/10/2012).
Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali

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