Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15360 del 21/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 15360 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE LUCA ANNA N. IL 02/02/1963
avverso l’ordinanza n. 274/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere tt. LISABE
j
le e/st le co clusioni del PG ott.

a i difensor Avv.;

Data Udienza: 21/11/2012

Ritenuto che

De Luca Anna ha proposto ricorso per cassazione avverso

l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 22 febbraio 2011,
quale giudice dell’esecuzione, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca
o sospensione dell’ordine di demolizione emesso dal P.G. della predetta Corte, in
forza della sentenza passata in giudicato il 23 giugno 2008, chiedendone
l’annullamento per inosservanza od erronea applicazione dell’art. 31 comma 9
D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto sin dal 23 settembre 2003 era stata notificata
alla ricorrente ordinanza di acquisizione al patrimonio del Comune delle opere

amministrativo che condurrà alla dichiarazione di prevalenza dell’interesse
pubblico al mantenimento del manufatto ed il giudice penale non può sostituirsi
alla P.A. sino al completamento di tale iter;

Considerato che l’ordine di demolizione, come è noto, assolve ad un’autonoma
funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento
accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un
potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quelli
dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (Cfr. Sez.
Unite, 24/7/1996, n. 15, rie. PM in proc. Monterisi);
che certamente l’ordine di demolizione impartito dal giudice ai sensi del cit. T.U.,
art. 31, u.c., pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha
natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo
sempre possibile la sua revoca da parte del giudice dell’esecuzione, quando
risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente
autorità, che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia provveduto
alla sua sanatori ed infatti l’interessato potrebbe eventualmente in seguito adire
il giudice dell’esecuzione, affinché valuti la possibilità di incidenza di tale titolo,
eventualmente ritenendo incongrua la demolizione di un manufatto
originariamente abusivo ma successivamente assentito;
che è stato precisato che in sede esecutiva la demolizione potrà essere sospesa o
revocata quando risulta “assolutamente incompatibile con atti amministrativi o
giurisdizionali che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano
provveduto alla sua sanatoria” (Cfr. Sez. 3, n. 17066 del 18 maggio 2006,
Spillantini, Rv. 234321);
che, quindi, in via generale, deve ritenersi che gli atti tipici della pubblica
amministrazione idonei ad evitare la esecuzione della sentenza di condanna nella
parte in cui impone la demolizione della opera abusiva sono la già intervenuta
demolizione dell’immobile ad opera della stessa pubblica amministrazione o la
intervenuta concessione in sanatoria e la delibera del consiglio comunale che

aP42,

abusive, per cui il Comune starebbe predisponendo gli atti per completare l’iter

abbia dichiarato la conformità del manufatto con gli interessi pubblici urbanistici
ed ambientali;
che, inoltre, l’ordine di demolizione può essere sospeso solo eccezionalmente,
quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione entro breve tempo
di detti atti amministrativi incompatibili, mentre non è sufficiente una mera
possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un tempo non
prevedibile, se mancano elementi contestuali che consentano di fondare
positivamente la valutazione prognostica;

novanta giorni, all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso
dall’autorità comunale comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile
al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine,
indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale
dell’inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento
del diritto di proprietà (tra le numerose altre, cfr. Sez. 3, n. 2912 del
22/01/2010, Rv. 246048), il trasferimento al patrimonio comunale della
proprietà dell’immobile abusivo non costituisce impedimento giuridico a che il
privato responsabile esegua l’ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la
sentenza di condanna, salvo che l’autorità comunale abbia dichiarato l’esistenza
di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell’assetto
urbanistico violato (in tal senso Sez.3, n. 4962 del 28/11/2007, dep. 31/1/2008,
P.G. in proc. Mancini e altri, Rv. 238803);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, ex art. 616 c.p.p.,
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.

che, d’altra parte, se l’ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA