Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1535 del 20/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1535 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARTINOVIC VINKO N. IL 21/09/1963
avverso l’ordinanza n. 1262/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 24/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 novembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di Ancona
ha respinto il reclamo proposto da Martinovic Vinko avverso l’ordinanza del 10
ottobre 2011, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Ancona aveva respinto
l’istanza di liberazione anticipata formulata dal medesimo – detenuto nella Casa
circondariale di Fossombrone in espiazione della pena di anni diciotto di reclusione
inflitta con sentenza del 3 maggio 2006 della Camera d’appello del Tribunale

Corte d’appello di Roma – con riguardo ai semestri di carcerazione espiati dal 9
maggio 2010 al 9 maggio 2011 e con riguardo all’intervenuto riconoscimento della
liberazione anticipata per i diciassette semestri espiati dal 9 agosto 1999 al 9
febbraio 2008 in ragione di quarantacinque, e non sessanta, giorni al semestre.
2.

Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione personalmente il

condannato, che ne chiede l’annullamento, lamentando l’erronea valutazione della
sua richiesta e deducendo la sussistenza delle condizioni per il suo accoglimento.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto
di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un
processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi
contrapposti.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,
dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
2.1. Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera
immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della
proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa possa
potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica
2

internazionale per l’ex Iugoslavia, riconosciuta con sentenza del 5 luglio 2007 della

devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272 del
27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del
13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20
del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della
“carenza d’interesse sopraggiunta”, individuandosi il suo fondamento giustificativo
nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un

situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità
perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione,
ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso
(Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694).
3. Alla luce di questi consolidati principi, che il Collegio condivide, non
sussiste, nel caso in esame, l’interesse al ricorso, poiché dalla svolta
interrogazione, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia, è
risultato che il ricorrente è stato scarcerato, per espiazione della pena, il 5 gennaio
2012.
Tale emergenza esclude che possa ritenersi comunque sussistente un
interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, non oggetto di specifica e
motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti eventuale pregiudizio
derivando al medesimo.
4.

Alla dichiarazione d’inammissibilità non consegue la condanna del

ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento della
sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi
soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, citata,
Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, citata, Rv. 208166; Sez. U, n. 6624 del
27/10/2011, citata, non massimata sul punto), e non essendo individuabili profili
di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000,
mass. 25390).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensor

DEPOSITATA

Il Presidente

interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA