Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1534 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1534 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LAROCCA FRANCESCA N. IL 22/07/1955
avverso la sentenza n. 862/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 27/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 settembre 2011, il Tribunale di sorveglianza di
Cagliari ha rigettato le istanze proposte da LAROCCA Francesca, volte a ottenere
la detenzione domiciliare generica o per motivi di salute o l’affidamento in prova
al servizio sociale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione, ai

presentazione dei motivi al suo difensore.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, la cui presentazione ha formato oggetto di riserva, non
risultano presentati.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., la condannata detenuta, che ha riservato la

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