Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1533 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1533 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
44 03140A Ut. 0 (.;
II1PM ei0
nei confronti di:

t 4)(2

)9 TRAH GIOVANI N. IL 11/08/1988 444
avverso la sentenza n. 6672/2010 TRIBUNALE di TORINO, del
29/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 dicembre 2010 il Tribunale di Torino ha assolto
perché il fatto non sussiste Trah Giovani dal reato di cui all’art.14, comma 5quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, allo stesso contestato per essersi
trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in violazione del nuovo ordine di
lasciarlo impartitogli dal Questore di Torino, notificato il 17 dicembre 2010, in

ordini del Questore di Torino notificati il 19 marzo 2009 e il 2 settembre 2009.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, chiedendone l’annullamento per
erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione,
ai sensi dell’art. 606, comma 1. lett. c) ed e), cod. proc. pen.
3. Con dichiarazione del 29 aprile 2011 il Procuratore ricorrente, alla luce
della decisione resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea il 28 aprile 2011
nel procedimento C-61/11 PPU e in conformità a quanto in essa statuito circa la
incompatibilità delle fattispecie incriminatrici di cui all’art. 14, commi

5-ter e

quater, digs. n. 286 del 1998 con la direttiva europea 2008/115/CE del 16
dicembre 2008, ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (tra le altre, Sez.
1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461
del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del
20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).
Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589
cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di
garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato.
3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la
dichiarazione di rinuncia al ricorso, fatta dal Pubblico Ministero ricorrente, con
specifica indicazione del procedimento penale di riferimento, è stata depositata
nella cancelleria del Tribunale di Torino, che aveva emesso il provvedimento

2

forza della espulsione disposta dopo la violazione da parte sua dei precedenti

impugnato, ed è stata tempestivamente trasmessa alla cancelleria di questa
Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

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