Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15328 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15328 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO ANDREA N. IL 28/03/1979
avverso la sentenza n. 187/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MAGLIE, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con sentenza ex art.444 c.p.p. in data 29.11.2012 il Tribunale di Lecce, sez. dis.
di Maglie, ha applicato ad AMATO ANDREA la pena di anni 1 e giorni 20 di reclusione per i reati
di cui agli artt. 9/2 legge 1423/1956 e 650 c.p.;

Rilevato che nei motivi di ricorso il difensore ha chiesto l’annullamento della sentenza per
difetto di motivazione;

c.p.p., in quanto il giudice ha dato conto nella motivazione delle ragioni della sua decisione e,
per costante giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti può essere anche meramente enunciativa sui punti sottoposti alla
verifica del giudice, in mancanza di specifiche richieste delle parti, che nella specie non
risultano provate con il ricorso;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile ex art. 606/3

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