Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15326 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15326 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EZENWAFOR JONATHAN ARINZECHUKWU N. IL 04/05/1980
avverso l’ordinanza n. 264/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 5 febbraio 2013, il Magistrato di Sorveglianza di Brescia rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza
del Tribunale di Sorveglianza 13 novembre 2012 dello stesso Tribunale di Sorveglianza che a sua volta respingeva l’opposizione proposta dall’interessato avverso il
decreto 22 giugno 2012 con il quale è stata disposta nei confronti del condannato

D. L.vo 286/98.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Ezenwafor Jonathan Arizenchukwu chiedendone
l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità è da ritenersi per vero
inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento
con cui il tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e 678
cod. proc. pen., rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione di una propria precedente ordinanza, perché non è prevista dalla legge l’impugnabilità (sul punto v.
Sez. 1, 17 febbraio 2010, n. 8846, rv. 246634, Maíetta che ha ritenuto essere inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento con
cui il tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e 678 cod.
proc. pen., rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione di una propria precedente ordinanza, perché non è prevista dalla legge l’impugnabilità, attesa la provvisorietà della medesima decisione).
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la con-

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l’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ex art. 16 comma quinto

danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Udienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Ezenwafor Jonathan Arizenchulcwu —

RG: 19734/13,

RU: 61;

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

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spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

Il Presidente

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