Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15324 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15324 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLETTO FRANCO N. IL 16/04/1951
avverso la sentenza n. 1492/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2013, la Corte di Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza 12 dicembre 2007 del Tribunale di Treviso
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Coletto Franco, imputato del reato
di cui all’art. 612 cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione, e applicata la
fattispecie relativa al porto d’arma comune da sparo prevista dall’art. 7 L. 694/74,

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Coletto Franco chiedendone l’annullamento. Il difensore faceva altresì pervenire in cancelleria una nota chiarificatrice in relazione
alla durata del periodo prescrittivo così come indicato in ricorso.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità come una richiesta assolutoria e di rinnovazione
dell’istruttoria vietate in questa sede.
In particolare il ricorrente lamenta una mancata valutazione del compendio di
prova e un difetto di motivazione sul punto quando per contro il provvedimento impugnato, dando conto in modo analitico delle ragioni della propria decisione, ha
correttamente esaminato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione
congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale
e, come tale, non censurabile in questa sede di legittimità.
In particolare sono stati evidenziati dal giudice del merito (anche in correlata
lettura con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe le decisioni secondo
linee logiche e gìurìdiche pienamente concordanti, dì talché — sulla base dì un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte — deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile, cfr. Cass., Sez. Un., 4
febbraio 1992, Ballan e altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco e altri;
Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti e altri) i profili di responsabilità del prefato analitica-

Udienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Coletto Franco — RG: 19694/13, RU: 59;

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riduceva la pena a quella di giustizia.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

mente individuandoli nel contesto di prova resosi disponibile in giudizio dandone
esaustiva ragione con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici anche un
punto di non necessarietà di una integrazione probatoria.
Infine inammissibile è il motivo di ricorso afferente l’eccezione prescrittiva. È
appena il caso infatti di evidenziare che l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di

non punibilità, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (v. Sez. Un., 22 novembre
2000, n. 32, De Luca, rv.217266; 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera, rv. 219531;
22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164) quale l’intervenuta prescrizione del
reato maturata, come nella fattispecie, in epoca successiva alla pronuncia della
sentenza impugnata.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

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Il Presidente

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impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di

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