Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15323 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15323 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAGHIB SAID N. IL 08/08/1971
avverso l’ordinanza n. 1225/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Osserva

71.41-t4 ha et

1. — Con ordinanza deliberata in data 26 aprile 2013, Il tflagr§tTg-ò)di Sorveglianza di Torino rigettava l’appello avanzato nell’interesse di Raghib Said avverso
l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Torino che disponeva l’applicazione

g

della misura di sicurezza della espulsione dallo Stato ordinata con la sentenza di
condanna dalla Corte di Appello di Torino 18 gennaio 2012.

tempestivo ricorso per cassazione Raghib Said chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Le censure avanzate in ricorso sono generiche e indimostrate oltre che irrilevanti. L’esser venuto meno la condizione di tossicodipendenza, peraltro in questa sede
solo asserita, non inficia le valutazioni espresse dal giudice, con argomentazioni
immuni da vizi logici e giuridici, di sussistenza di pericolosità sociale. Parimenti non
dimostrate ma solo asserite sono le altre argomentazioni relative al rapporto di coniugio e all’attività lavorativa.
Il ricorso si sviluppa in modo del tutto generico, assertivo e non concreto,limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio chiarite
violazioni di legge e ai principi in tema di motivazione. Ed è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i motivi, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione
dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto
dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa Corte (ex
ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n. 47414, rv. 242129, Arruzzoli e altri; n.
4641 del 1992, rv. 190733; n. 8596 del 2001, rv. 219087; n. 8863 del 2003, rv.
224115), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in
violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Udienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Raghib Said — RG: 19666/13, RU: 58;

2

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Settima Sezione penale

(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma dì C 1.000,00 (mille) in favore della

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

3

Cassa delle Ammende.

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