Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15322 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15322 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNUZZI GIOVANNI N. IL 31/05/1961
avverso l’ordinanza n. 127/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
22/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 22 luglio 2012, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Iannuzzi Giovanni volta a ottenere ai sensi dell’art. 464 comma quinto cod. proc. pen. l’estensione allo Iannuzzi degli esiti favorevoli della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 529 cod. proc. pen. emessa nei confronti
di un coimputato.

tempestivo ricorso per cassazione Iannuzzi Giovanni chiedendone l’annullamento.
In data 5 febbraio 2014 il difensore del ricorrente faceva pervenire una memoria in
cui venivano approfondite le doglianze già espresse in ricorso.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il giudice ha per vero chiarito che il proscioglimento ex art. 529 cod. proc. pen.
non è previsto tra le ipotesi di estensibilità ex art. 464 comma quinto cod. proc.
pen. posto che richiederebbe, per la sua natura non oggettiva (anche a voler dar
credito all’odierno ricorrente che la causa di proscioglimento potrebbe essergli applicata essendo la medesima di quella del coimputato), un accertamento specifico
di sussistenza per contro precluso dalla intangibilità del giudicato.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

Udienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Iannuzzi Giovanni — RG: 19664/13, RU: 57;

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

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