Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15321 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15321 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA CARMINE N. IL 30/04/1963
avverso l’ordinanza n. 2432/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 07/02/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 26 febbraio 2013, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila rigettava il reclamo avanzato dal detenuto Campanella Carmine
avverso il provvedimento
disciplinare per infrazione a regolamento interno all’isg
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tuto carcerariVavverso il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza 28 novembre 2012 di proroga per mesi tre del divieto, ai sensi dell’art. 18 ter comma 1 lett.
cevere stampa periodica locale del territorio di provenienza criminale.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Campanella Carmine chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il ricorso contiene per vero la reiterazione di censure in ordine alle quali il
giudice di merito ha già adeguatamente risposto sia in punto di legittimità del provvedimento in relazione alla carta costituzionale che in relazione alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, sia in punto di valutazione del merito di causa.
Va pertanto ravvisata non solo la reiterazione inammissibile di argomentazioni
fattuali non proponibili in questa sede di legittimità, stante la valutazione argomentata del giudice della cognizione, ma altresì la mancanza della reale correlazione tra
le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione davanti a questa Corte. Con il riproporre le doglianze già scrutinate il ricorrente non tiene inoltre conto che il sindacato di questo Supremo Collegio ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato — per espressa volontà del
legislatore — a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari
punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una rilettura degli
elementi di fatto posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (v. ex pluribus, Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2009, n.
19399, Fiozzi).
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-
Udienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Campanella Carmine — RG: 19635/13, RU: 56;
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a), quale detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., di ri-
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale
mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014
Il Presidente
Cassa delle Ammende.