Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1532 del 20/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1532 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ripm ti o giaw.)
nei confronti di:

Ft 1-5

9(

-^

‘ 4 1(2 9

7-00

ALEY AHMAD N. IL 16/08/1986

*W

avverso la sentenza n. 53/2011 TRIBUNALE di TORINO, del
05/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 gennaio 2011 il Tribunale di Torino ha assolto perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato, Aley Ahmad dal reato di cui
all’art.14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, allo stesso contestato
per essersi trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in violazione del
nuovo ordine di lasciarlo impartitogli dal Questore di Brescia, notificato il 9

del precedente ordine del Questore di Ragusa notificato il 6 novembre 2007.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, chiedendone l’annullamento per
erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
3. Con dichiarazione del 29 aprile 2011 il Procuratore ricorrente, alla luce
della decisione resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea il 28 aprile 2011
nel procedimento C-61/11 PPU e in conformità a quanto in essa statuito circa la
incompatibilità delle fattispecie incriminatrici di cui all’art. 14, commi

5-ter e

quater, d.lgs. n. 286 del 1998 con la direttiva europea 2008/115/CE del 16
dicembre 2008, ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (tra le altre, Sez.
1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461
del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del
20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).
Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589
cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di
garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato.
3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la

dichiarazione di rinuncia al ricorso, fatta dal Pubblico Ministero ricorrente, con
specifica indicazione del procedimento penale di riferimento, è stata depositata
nella cancelleria del Tribunale di Torino, che aveva emesso il provvedimento
2

ottobre 2010, in forza della espulsione disposta dopo la violazione da parte sua

impugnato, ed è stata tempestivamente trasmessa alla cancelleria di questa
Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA