Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1532 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1532 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
SBORDONE ALESSANDRO N. IL 16.07.1990
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLI del 18/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
per il ricorrente è presente l’avvocato Angelo Raucci che ha illustrato il ricorso e ne ha
chiesto raccoglimento,—
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18 febbraio 2013, il Tribunale del riesame di Napoli
confermava l’ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa il 23 ottobre 2012 dal
GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Sbordone Alessandro, previa esclusione
relativamente al capo B3) dell’imputazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80
d.P.R. n. 309 del 1990, nonché previo assorbimento del capo B8) nel capo B3)
dell’imputazione.
Avverso tale decisione proponeva ricorso Sbordone Alessandro per omessa o
2.
carente motivazione circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
relativamente alla ipotesi delittuosa di natura associativa contestata al capo A2) ovvero
per violazione dell’art. 192 e 273 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere a carico dell’indagato un quadro
indiziario grave ex art. 273 c.p.p. relativamente alle imputazioni sub A2 (art. 74, commi
1 e 2 d.P.R. n. 309 del 1990) e B3 (artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del
1990).
Va premesso che, come è noto, in materia di provvedimenti de liberiate, la Corte di
cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle

Data Udienza: 09/07/2013

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle
condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla
adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito
esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del
riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame dei contenuto dell’atto
impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e,
dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto
al fine giustificativo del provvedimento (Sezione 4, 3 febbraio 2011, Di Rocco). In
questa prospettiva, il vaglio sull’apprezzamento della motivazione sviluppata dal
Tribunale sfugge al sindacato di legittimità. Ed invero nel provvedimento impugnato è
stato posto in rilievo come la vicenda in esame si inserisca nell’ambito di una corposa
attività di indagine focalizzata sull’attività di spaccio di sostanze stupefacenti gestita da
più organizzzazioni criminali all’interno della villa comunale di Mondragone; come il
ruolo svolto dall’indagato sia emerso sia dalle dichiarazioni rese da Pagliaro Emilio
Giuliano il quale, collaborando con gli inquirenti, rendeva nota agli inquirenti l’esistenza
del sodalizio criminoso ed i nomi dei partecipanti, sia dalle operazioni di intercettazione
allorquando lo stesso utilizzava l’utenza telefonica 388/0774172 a lui intestata, non
oggetto di diretta intercettazione; come le conversazioni intercettate diano conto del
pieno coinvolgimento dello Sbordone, con un ruolo sovraordinato emergente dai
rimproveri mossi ai singoli pusher per il ritardo nell’entrata in servizio, per la posizione
assunta o anche semplicemente per aver parlato troppo chiaramente al telefono, in
molteplici episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente.
Quanto all’affermata sussistenza delle esigenze di cautela, il Tribunale del riesame ha
posto in rilievo come l’unica misura idonea a salvaguardare le esigenze di tutela sociale
sia la custodia in carcere, in ragione della negativa personalità ddello Sbogrdone, già
latitante e rinvenuto in possesso di documenti falsi, così concretizzandosi il pericolo di
fuga, aduso a commettere fatti di notevole gravità ed incapace di autocontrollo
adeguata alla gravità dei fatti e proporzionata alla pena da irrogare.
Risulta evidente l’esaustività delle argomentazioni del tribunale della libertà, che
basano il giudizio di conferma della misura attraverso un’analitica, affatto superficiale,
disamina con argomenti di fatto immeritevoli di alcuna censura in sede di legittimità, in
ragione anche dei ricordati limiti del giudizio di cassazione in materia di misure
cautelari.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato; al rigetto consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. Va inoltre disposto che copia del
presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario
competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.

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