Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1532 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1532 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUISI ANTONINO N. IL 18/02/1989
avverso la sentenza n. 6157/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
02/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 04/12/2015

Truisi Antonino ricorre avverso la sentenza 21.10.14 della Corte di appello di Torino con la quale,
in parziale riforma di quella in data 2.2.12 del Tribunale di Alessandria, è stata ridotta la pena, per il
reato di lesioni personali gravi, con le concesse attenuanti generiche equivalenti, ad anni uno e mesi
quattro di reclusione.
Con comunicazione pervenuta alla cancelleria di questa sezione il 26.10.15, il difensore del

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p., per non avere i giudici di secondo grado motivato, se non con formule di
stile, circa la determinazione della pena, senza valutare gli elementi a supporto dell’asserita gravità
della condotta posta in essere dal Truisi.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia perché
manifestamente infondato, dal momento che, quanto al trattamento sanzionatorio, proprio il buon
comportamento processuale dell’imputato ha indotto i giudici di appello a rideterminare la pena nei
termini sopra indicati, considerata anche l’incensuratezza del Truisi e la prognosi favorevole in
termini di assenza di pericolo di reiterazione di reati contro la persona.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2015

ricorrente risulta aver rinunciato al mandato.

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