Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15319 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15319 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZEO MICHELE FRANCESCO N. IL 10/04/1991
avverso l’ordinanza n. 930/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 7 marzo 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Mazzeo Michele volta a
ottenere le misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio
sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354) e della detenzione domiciliare (art. 47
ter comma 1 bis, L. 26 luglio 1975, n. 354).

ricorso per cassazione Mazzeo Michele chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Deve per vero osservarsi che, il ricorrente è stato scarcerato in data 31
dicembre 2013 per espiazione pena, fatto questo che determina l’esaurimento del
rapporto esecutivo. Ne consegue che lo stesso ricorrente, per raggiunto stato di libertà, non ha più, con evidenza, interesse all’accoglimento del proprio ricorso volto
ad accedere a misure alternative alla detenzione. Si impone pertanto la declaratoria
di cui in dispositivo, nulla disponendo sulle spese processuali.
Deve osservarsi che la sopravvenienza alla proposizione del ricorso per cassazione di carenza di interesse, determinata da ragione non imputabile al ricorrente
(ma a successive determinazioni della Autorità giudiziaria procedente), lo esonera
dall’obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., come conseguenze della sua inammissibilità (ex
plurimis, Sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 6891).

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso/

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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

Il Presidente

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2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

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