Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15318 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15318 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORIGLIANO PIETRO N. IL 13/11/1968
avverso l’ordinanza n. 1697/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 14 febbraio 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Corigliano Pietro
volta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975,
n. 354).

tempestivo ricorso per cassazione Corigliano Pietro chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Deve per vero osservarsi che il ricorrente è stato scarcerato per espiazione pena, fatto questo che determina l’esaurimento del rapporto esecutivo. Ne consegue che lo stesso ricorrente, per raggiunto stato di libertà, non ha più, con evidenza, interesse all’accoglimento del proprio ricorso volto ad accedere a misure alternative alla detenzione. Si impone pertanto la declaratoria di cui in dispositivo,
nulla disponendo sulle spese processuali.
Deve osservarsi che la sopravvenienza alla proposizione del ricorso per cassazione di carenza di interesse, determinata da ragione non imputabile al ricorrente
(ma a successive determinazioni della Autorità giudiziaria procedente), lo esonera
dall’obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., come conseguenze della sua inammissibilità (ex
plurimis, Sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 6891).

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso, r

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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

Il Presidente

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2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

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