Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15317 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15317 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MARTINO VINCENZO N. IL 20/08/1981
avverso l’ordinanza n. 761/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 7 marzo 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Di Martino Vincenzo
volta a ottenere la liberazione anticipata ex art. 54 primo comma L. 354/74.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’istituto invocato stante la circostanza che il richie-

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Di Martino Vincenzo chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
La L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 permette la concessione della liberazione
anticipata al condannato a pena detentiva “che abbia dato prova di partecipazione
all’opera di rieducazione”. Che si tratti di prova di una partecipazione effettiva si
deduce dalla previsione del comma 3, che prevede la revoca in caso di condanna
per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla
concessione; la sentenza di parziale incostituzionalità della norma da parte della
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186 del 23 maggio 1995, non elide, anzi
rafforza la pretesa di una partecipazione non solo formale da parte del detenuto
all’opera di rieducazione, disponendo che la revoca del beneficio debba intervenire
se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna del beneficio, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio: quindi la decisione del Tribunale di Sorveglianza non è più automatica, ma è connessa ad una valutazione in ordine alla
partecipazione effettiva del detenuto all’opera di rieducazione, messa in dubbio dalla commissione di delitti successivamente alla concessione della liberazione anticipata.

Ciò posto, si osserva che il Tribunale di Sorveglianza è stato rispettoso dei principi sovra esposti adeguatamente motivando, con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il rigetto dell’istanza dì concessione del beneficio, valutando che la
condotta irregolare del prefato sanzionata da ben tre provvedimenti disciplinari dimostrasse una partecipazione al trattamento non valida o insufficiente e comunque
delineando una situazione che non potesse essere premiata con la richiesta liberazione anticipata.

Udienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Di Martino Vincenzo — RG: 19614/13, RU: 52;

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dente è stato fatto oggetto di tre provvedimenti disciplinari.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima

Sezione penale

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

onsig I iere este ore

Il Presidente

(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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