Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15316 del 07/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15316 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAADANE HABCHI N. IL 08/01/1986
avverso l’ordinanza n. 636/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale
3

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 21 marzo 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Saadane Habchi
volta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975,
n. 354).

ricorso per cassazione Saadane Habchi chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte invero (cfr., tra le
molte, le sentenze di questa Sezione Cass., Sez. 1, 9 luglio 2009, n. 31809, Gobbo,
rv. 244322; Sez. 1, 25 ottobre 94, Ricci, rv. 200011; Sez. 1, 12 marzo 1998, Fatale, rv. 210553; 15 novembre 2001, Chifari, rv. 220473) il giudice, se ai finì della
concessione dell’affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari non deve
trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere riguardo altresì al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta
la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano stati o meno i
sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano
possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.
3.2 — E tale accertamento è stato in concreto compiutamente svolto dal giudice
che ha per vero evidenziato che il Saadane Habchí, come emerso dalla documentazione acquisita vuoi dalle forze dell’ordine all’uopo contattate vuoi dal gruppo di osservazione che lo ha sottoposto a scrutinio personologico, conserva una rilevanza
soglia di pericolosità sociale che rende sconsigliabile l’accesso alle invocate misure

2

2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

alternative; il prefato, per vero, ha dimostrato, come si evidenza dalla recente relazione di sintesi di aver partecipato con scarso risultato all’opera di rieducazione
persistendo ragioni fondate di residuale pericolosità sociale sicché il giudice correttamente ha motivato un negativo giudizio in chiave prognostica sulla personalità
del condannato tanto da ritenere che la misura richiesta non sia idonea a fronteggiare in concreto il suo pericolo di recidivanza per reati peraltro gravi. Per contro le
sollecitazioni difensive si profilano meramente fattuali e rivalutative delle determinazioni prese dal giudice con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.

Udienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Saadane Habchi — RG: 19610/13, RU: 51;

4

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale

I motivi prospettati dal ricorrente sono pertanto sia infondati in relazione alla
ravvisati violazione di legge sia manifestamente infondati quanto alle doglianze di
merito.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

3

(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA