Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15314 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15314 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLE ANTONIO PASQUALE N. IL 08/11/1972
avverso l’ordinanza n. 1134/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con decreto pronunciato in data 10 aprile 2013, il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile il reclamo avanzato nell’interesse di
Pelle Antonio Pasquale avverso il decreto di reiezione della richiesta di permesso, in
carenza di motivi specifici.

ricorso per cassazione Pelle Antonio Pasquale chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il ricorso si sviluppa in modo generico, assertivo, non concreto, oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato.
Il ricorrente non tiene per vero conto della motivazione effettiva espressa nella decisione impugnata che, in modo chiaro ed esaustivo, valorizza l’assorbente circostanza secondo cui, nella fattispecie, il reclamo avverso il rigetto della richiesta di
permesso è privo di motivi specifici. Per contro il Pelle, nel suo ricorso, si duole del
mancato accoglimento di quanto richiesto affrontando nel merito le problematiche
attinenti al beneficio denegato che il giudice non ha, correttamente (per essersi
fermato alla soglia non superata di ammissibilità), neppure vagliato.
Ciò rilevato, è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell’art. 581 comma
1, lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra
gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato,
tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato
da questa Corte di legittimità (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n. 47414,
rv. 242129, Arruzzoli e altri; n. 4641 del 1992, rv. 190733; n. 8596 del 2001, rv.
219087; n. 8863 del 2003, rv. 224115) in materia di impugnazioni, l’indicazione di
motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

‘Jdienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Pelle Antonio Pasouale — RG: 19563/13, RU: 48;

2

2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

CIestensore

Il Presidente

Cassa delle Ammende.

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