Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15313 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15313 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERES ANDRES LUCA MAURIZIO N. IL 24/09/1979
avverso la sentenza n. 1469/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 07/02/2014
Premesso che con sentenza ex 444 c.p.p. in data 12.3.2012 il Tribunale di Genova ha applicato
a PERES ANDRES LUCA MAURIZIO la pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 9/2
legge 1423/56;
Rilevato che nei motivi di ricorso si sostiene che il P.M. avrebbe contestato l’art. 73 D.L.vo
159/2011, norma speciale rispetto all’art. 75 dello stesso decreto, e che erroneamente il
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile ex art. 606/3
c.p.p., in quanto dagli atti risulta che l’imputazione formulata dal P.M. e inserita nel verbale di
udienza di convalida è quella riportata nella intestazione della sentenza (art.9/2 legge
1423/1956); che l’imputato non ha interesse ad impugnare per la mancata applicazione di
pena per il reato di cui all’art.73 del citato decreto, che comunque concorre con il reato di cui
all’art. 75 (il quale reitera la previsione dell’art.9/2 legge 1423/1956) e non è norma speciale
rispetto al reato di cui all’art. 75 D.L.vo 159/2011;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Tribunale aveva applicato una pena per un reato non contestato;