Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15312 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15312 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDINALE DOMENICO N. IL 16/07/1976
avverso l’ordinanza n. 26/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che la Corte d’appello di Palermo, in veste di giudice dell’esecuzione,
con ordinanza in data 5.4.2013 ha respinto l’istanza con la quale CARDINALE
DOMENICO aveva chiesto l’applicazione della disciplina del reato continuato tra
violazioni della legge stupefacenti giudicate con diverse sentenze passate in
giudicato: in una (emessa dalla Corte d’appello di Palermo) il predetto era stato
condannato per plurimi episodi di detenzione e cessione di diverse sostanze
stupefacenti commessi tra il 15 gennaio e il 10 aprile 2005; nell’altra (emessa
ex art.444 c.p.p. dal GUP del Tribunale di Palermo) era stato condannato per

l’ottobre 2007;

Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art.
671 c.p.p., ritenendo che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i
suddetti fatti-reato, in considerazione della distanza temporale tra i fatti, delle
diverse modalità di esecuzione dei reati, delle diversità dei luoghi in cui erano
stati commessi e della mancanza di collegamenti tra i fatti suddetti;

Considerato che con itricorsh si è sostenuto che l’unicità del disegno criminoso
doveva essere desunto dalla omogeneità dei reati, scoperti nell’ambito della
stessa indagine, e dalla connessione esistente tra l’ attività di acquisto e quella
di cessione della sostanza stupefacente;

Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi in fatto, deve essere
dichiarato inammissibile, poiché nessun vizio logico giuridico è dato rinvenire
nell’apparato motivazionale del giudice dell’esecuzione;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato
il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensor

Il Presidente

l’acquisto di due rilevanti quantità di sostanza stupefacente tra il settembre e

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