Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15311 del 07/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15311 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA CARMELO N. IL 24/11/1971
avverso l’ordinanza n. 3894/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Con ordinanza in data 22.3.2013 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
rigettato il reclamo proposto da LA ROCCA CARMELO avverso il decreto
ministeriale di proroga per anni due del regime speciale di cui all’art. 41-bis
0.P., emesso in data 31.5.2012.

Il La Rocca è stato condannato all’ergastolo per la c.d. strage del bar Esso
avvenuta in Vittoria il 2.1.1999; risulta anche aver riportato condanne per
partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione, associazione finalizzata al

misura della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno per quattro anni
(misura la cui esecuzione è sospesa); è stato sottoposto al regime di detenzione
speciale di cui all’art.41-bis O.P. dal 2006.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto adeguatamente motivato il suddetto
decreto ministeriale, poiché nello stesso erano stati indicati gravi elementi dai
quali si doveva desumere che non fosse venuta meno la capacità del La Rocca
di riprendere contatti con appartenenti alla criminalità organizzata; veniva
descritto il ruolo, definito di assoluto rilievo, che il predetto aveva avuto nel clan
di Cosa Nostra gelese, facente capo ai fratelli Emmanuello; è stato riportato il
contenuto delle informative dalle quali risulta l’attuale vitalità
dell’organizzazione criminale di riferimento, nonostante la collaborazione con la
giustizia di molti suoi membri; l’attuale pericolosità del detenuto è stata
desunta da missive intercettate, da intercettazioni ambientali in carcere e da
quanto hanno riferito i collaboratori di giustizia.

Nel ricorso per cassazione presentato personalmente da La Rocca Carmelo è
stato chiesto l’annullamento della predetta ordinanza per violazione di legge e
per manifesta illogicità della motivazione:non si era tenuto conto che non
esisteva più il gruppo nel quale il ricorrente era inserito, in quanto tutti i suoi
componenti erano diventati collaboratori di giustizia; la pericolosità era stata
desunta da fatti risalenti nel tempo, senza considerare che da molti anni il
ricorrente non aveva più rapporti con ambienti criminali; le notizie contenute
nelle informative non erano affidabili ed era stato travisato il contenuto delle
intercettazioni ambientali effettuate in carcere, così come era stato male
interpretato il contenuto delle missive inviate al ricorrente dalla madre e dalla
cognata.

Questa Corte preliminarmente osserva che, ai sensi del comma 2-sexies del
citato art. 41-bis, le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha deciso sul reclamo soltanto per
1

traffico di sostanze stupefacenti ed altro; nei suoi confronti è stata applicata la

violazione di legge, che può essere ravvisata, nel caso in esame, nell’erronea
applicazione dell’art.41-bis O.P. ovvero nell’assenza di motivazione (non ha
invece rilievo il difetto di motivazione, a meno che la stessa sia solo apparente,
essendo il provvedimento in questione impugnabile solo per violazione di
legge).

Rileva, poi, che il nuovo testo dell’art. 41-bis, introdotto dalla legge 15.7.2009
n. 94, precisa che la proroga del regime in questione è disposta quando risulta

venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione

rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del
sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non
precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore
di vita dei familiari del sottoposto e che risulta quindi evidente che, per
giustificare la proroga dello speciale regime di cui all’art. 41-bis, non occorre
indicare nuovi elementi, ma è sufficiente dar conto che la capacità di mantenere
i collegamenti con l’associazione di cui si è fatto parte non è venuta meno.

Con il ricorso sono stati dedotti motivi di fatto, che certamente non possono
essere presi in considerazione da questa Corte di legittimità, non essendo
questa la sede per l’esame degli atti e la verifica di quanto sostenuto dal
ricorrente. L’ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi elaborati
da questa Corte nella materia de qua, indicando gravi elementi dai quali è
logicamente desumibile l’attuale capacità del ricorrente di riprendere i contatti
con l’associazione di appartenenza, che risulta ancora operativa.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per
motivi non ammessi dalla legge.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale non è

pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e
in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione
dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, indicata nel
dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014

DEPOSITATA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA