Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15310 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15310 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIOVANNELLI ROCCO N. IL 25/11/1975
avverso l’ordinanza n. 83/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 3 aprile 2013,1rigetta4 il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone 6 dicembre 2012
che aveva a sua volta respinto l’istanza avanzata nell’interesse di Giovannelli Rocco
volta a ottenere la liberazione anticipata ex art. 54 primo comma L. 354/74, in re-

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che con provvedimento 3
settembre 2011 il Magistrato di Sorveglianza di Bari aveva già respinto analoga istanza afferente i medesimi semestri, sicché sulla questione doveva ritenersi sceso
il giudicato.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Giovannelli Rocco chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2

3.1 — Si osserva che il ricorso si sviluppa in modo generico, assertivo e non
concreto, limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio chiarite violazioni di legge e ai principi in tema di motivazione. Il Giovannelli in
particolare deduce di aver prospettato nell’ultima istanza elementi nuovi che sarebbero dovuti essere esaminati dal giudice, senza indicare quali.
Ed è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell’art. 581 comma 1, lett. c)
cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i
motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la
sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il
disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa
Corte (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n. 47414, rv. 242129, Arruzzoli e
altri; n. 4641 del 1992, rv. 190733; n. 8596 del 2001, rv. 219087; n. 8863 del
2003, rv. 224115), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel
ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ele-

Udienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Giovannelli Rocco — RG: 19496/13, RU: 43;

lazione ai semestri ivi indicati.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

menti atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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