Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1531 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1531 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) COVELLO GIULIO N. IL 14/02/1955
avverso l’ordinanza n. 80/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN
FArrc■
1. Con ordinanza del 13 dicembre 2011 la Corte d’appello di Palermo, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata da Covello
Giulio, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati
con la sentenza del 13 maggio 2009 del G.u.p. del Tribunale di Palermo,
irrevocabile il 15 ottobre 2009, e con la sentenza del 15 luglio 2010 della stessa
probativi della riconducibilità delle condotte tenute dall’istante a un disegno
criminoso unitario, e, ritenuti più gravi i reati giudicati con la seconda sentenza,
ha determinato la pena complessiva in anni dodici e mesi quattro di reclusione
ed euro mille di multa.
2. Avverso detta ordinanza Covello Giulio ha proposto due ricorsi per
cassazione, uno personalmente e l’altro per mezzo del suo difensore, deducendo
con entrambi la gravosità del disposto aumento della pena per continuazione, sia
In rapporto alla entità della pena già fissata con la prima sentenza, sia con
riguardo al minore aumento di pena separatamente riconosciuto ai correi.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La Corte, che ha unificato i reati giudicati con le due sentenze indicate
nella richiesta, ha determinato l’aument0 della pena base, corrispondente a
quella inflitta con la sentenza del 15 luglio 2010, non contestata, nella misura di
anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il reato
giudicato con la sentenza del 13 maggio 2009, esprimendo un coerente giudizio
valutativo, che ha tenuto conto della connotazione di obiettiva gravità del fatto,
del carattere particolarmente spregiudicato e reiterato della condotta e
dell’allarme sociale indotto dalla stessa.
Tale giudizio, coerente a tutti gli elementi del caso concreto richiamati,
resiste alle censure difensive, che si limitano a generiche deduzioni di incongruità
del disposto aumento e ad aspecifici riferimenti al diverso esito delle richieste di
riconoscimento del vincolo della continuazione avanzate dai coimputati.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
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Corte, irrevocabile il 2 aprile 2011, avuto riguardo alla sussistenza di elementi
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012